Competenze professionali
Legge 28 marzo 1968, n. 434
Legge 21 febbraio 1991, n. 54
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Art. 2 (Attività professionale)
Formano oggetto della professione di perito agrario:
- a) la direzione, l'amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all'amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende;
- b) la progettazione, la direzione ed il collaudo di opere di miglioramento fondiario e di trasformazione di prodotti agrari e relative costruzioni, limitatamente alle medie aziende [Definizione legale delle piccole medie grandi aziende agricole], il tutto in struttura ordinaria, secondo la tecnologia del momento, anche se ubicate fuori dai fondi;
- c) la misura, la stima, la divisione di fondi rustici, delle costruzioni e delle aziende agrarie e zootecniche, anche ai fini di mutui fondiari;
- d) i lavori catastali, topografici, cartografici e tipi di frazionamento, inerenti le piccole e medie aziende e relativi sia al catasto terreni sia al catasto urbano;
- e) la stima dei tabacchi e lavori nelle tecniche dei tabacchi;
- f) la stima delle colture erbacee ed arboree e loro prodotti e la valutazione degli interventi fitosanitari;
- g) la valutazione dei danni alle colture, la stima di scorte e dei miglioramenti fondiari agrari e zootecnici, nonché le operazioni di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni;
- h) la direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, la direzione e la manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane;
- i) le rotazioni agrarie;
- l) la curatela di aziende agrarie e zootecniche;
- m) la consulenza, le stime di consegna e riconsegna, i controlli analitici per i settori di specializzazione enotecnici, caseari, elaiotecnici ed altri;
- n) le funzioni di perito e di arbitratore in ordine alle attribuzioni sopra menzionate;
- o) la progettazione e la direzione di piani aziendali ed interaziendali di sviluppo agricolo limitatamente alle medie aziende;
- p) le attività tecniche connesse agli accertamenti, alla valutazione ed alla liquidazione degli usi civici;
- q) l'assistenza tecnica ai produttori agricoli singoli ed associati;
- r) le attribuzioni derivanti da altre leggi;
- s) l'esercizio delle competenze connesse al titolo di specializzazione ottenuto a seguito di regolare corso istituito dallo Stato o dalle regioni (così sostituito dall'art. 2, L. 21 febbraio 1991, n. 54).
Note:
* Definizione legale delle piccole medie grandi aziende agricole, da valere ai fini della definizione delle competenze professionali dei periti agrari e periti agrari laureati.
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