Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Modena
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4. Esercizio della libera professione - Elenco dei non esercenti.
Il perito agrario non può esercitare la libera professione se non è iscritto nell'albo professionale.
L'iscrizione nell'albo non è consentita ai periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica
amministrazione ai quali, secondo gli ordinamenti loro applicabili, è vietato l'esercizio della
libera professione. Essi sono, a loro richiesta, iscritti in un elenco speciale.
I periti agrari impiegati dello Stato o di altra pubblica amministrazione, ai quali è consentito l'esercizio
della libera professione, sono soggetti alla disciplina del consiglio soltanto per ciò che attiene
all'esercizio della libera professione.
Il perito agrario iscritto in un albo ha facoltà di esercitare la professione in tutto il territorio dello Stato.
7. Gli impiegati dello Stato e delle altre amministrazioni, ai quali, secondo gli ordinamenti loro
applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere iscritti nell'albo;
ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il conferimento di speciali
incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti
nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio.
In nessun caso l'iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
7. Gli impiegati dello Stato e delle altre pubbliche Amministrazioni, ai quali, secondo gli
ordinamenti loro applicabili, sia vietato l'esercizio della libera professione, non possono essere
iscritti nell'albo; ma, in quanto sia consentito, a norma degli ordinamenti medesimi, il
conferimento di speciali incarichi, questi potranno loro essere affidati, pure non essendo essi
iscritti nell'albo.
I suddetti impiegati, ai quali sia invece consentito l'esercizio della professione, possono essere iscritti
nell'albo; ma sono soggetti alla disciplina del Comitato soltanto per ciò che riguarda il libero esercizio.
In nessun caso la iscrizione nell'albo può costituire titolo per quanto concerne la loro carriera.
Gli impiegati suddetti non possono, però, anche se inscritti nell'albo, esercitare la libera professione
ove sussista alcuna incompatibilità preveduta da leggi, regolamenti generali o speciali, ovvero da
capitolati.
Per l'esercizio della libera professione è in ogni caso necessaria espressa autorizzazione dei capi
gerarchi nei modi stabiliti dagli ordinamenti dell'amministrazione da cui l'impiegato dipende.
È riservata alle singole Amministrazioni dello Stato la facoltà di liquidare ai propri impiegati i
corrispettivi per le prestazioni compiute per enti pubblici o aventi finalità di pubblico interesse.
Tali corrispettivi saranno fissati sulla base delle tariffe per i liberi professionisti con una riduzione non
inferiore ad un terzo, né superiore alla metà, salvo disposizioni speciali in contrario.
La riduzione non avrà luogo nel caso che la prestazione sia compiuta insieme con liberi professionisti,
quali componenti di una Commissione.
La posizione di dipendente comunale a tempo pieno è incompatibile con l'iscrizione nell'Albo dei
geometri. L'autorizzazione data in proposito dalla Giunta comunale non supera il divieto di iscrizione
nell'Albo, atteso che l'art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993 prevede che le Pubbliche Amministrazioni
possano autorizzare i propri dipendenti all'esercizio di incarichi, ma questi non possono confondersi
con l'esercizio di un'attività professionale e con l'iscrizione nel relativo Albo, per cui sussiste il
generale divieto posto dal comma primo dello stesso art. 58 del D.Lgs. n. 29 del 1993.
Sez. III, sent. n. 10397 del 30-07-2001, Migliaro c. Cons. del Coll. prov. dei geometri di Roma.
Non è consentita l'iscrizione ad un albo professionale (nella specie, dei geometri) al dipendente di
un'Amministrazione statale (nella specie, Ministero dei lavori pubblici), in ragione del combinato
disposto dell'art. 7, primo comma, del R.D. n. 274 del 1929 (a norma del quale l'iscrizione all'albo
professionale non è consentita ai dipendenti delle Amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici
non economici allorquando i rispettivi ordinamenti prevedano un divieto assoluto all'esercizio della
professione) e dall'art. 60 del T.U. n. 3 del 1957 (che espressamente sancisce, per l'impiegato dello
Stato, il divieto di esercizio di qualsiasi professione), non spiegando, all'uopo, alcuna influenza
l'eventuale autorizzazione all'iscrizione rilasciata al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza
ex art. 4, comma quarto, del R.D. n. 274 del 1929 citato (norma applicabile alla sola ipotesi
dell'inesistenza di un esplicito divieto all'esercizio della professione), e senza che, ancora, la
compatibilità tra l'esercizio dell'attività professionale ed il rapporto di pubblico impiego possa
implicitamente desumersi dalla normativa sulla Cassa nazionale di previdenza ed assistenza (legge n.
773 del 1982, art. 22, sostituito dall'art. 1, comma quattordicesimo, della legge n. 236 del 1990), che
ha esclusivo riguardo al trattamento previdenziale dei soggetti titolari di un rapporto di pubblico
impiego e, nel contempo, dediti (legittimamente) allo svolgimento di attività professionale privata.
Sez. U., sent. n. 3467 del 03-04-1998, Panetta c. Cons. Geometri di Latina.
L'art. 241, terzo comma, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, che, per gli impiegati comunali e provinciali,
prevede - con norma rilevante anche ai fini del divieto d'iscrizione all'albo professionale dei geometri
ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 - un'incompatibilità assoluta fra le qualità d'impiegato e l'esercizio della libera professione, è applicabile, ai sensi dell'art. 59, n. 2, della legge 8
giugno 1990 n. 142 (sull'ordinamento delle autonomie locali), e in mancanza della disciplina prevista
dal precedente art. 51, n. 8, anche dopo l'entrata in vigore di tale legge.
Sez. U., sent. n. 7120 del 29-07-1994, Pastore c. Collegio dei geometri della Provincia di Novara.
I dipendenti delle Unità sanitarie locali - essendo loro applicabile, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 (norme sullo stato giuridico del personale delle Unità sanitarie locali), il D.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (T.U. delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato), il cui art. 60 stabilisce che l'impiegato non possa esercitare (fra l'altro) alcuna professione - non possono essere iscritti all'albo dei periti industriali, giusta la previsione dell'art. 7 del regolamento di cui al R.D. 11 febbraio 1929 n. 275, non rilevando in contrario la possibilità di autorizzazione, da parte della U.S.L. dalla quale il perito dipende ed ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. n. 270 del 1987, dello svolgimento di una mera attività di consulenza.
Sez. U., sent. n. 5855 del 16-06-1994, Bettini c. Collegio periti industriali della Provincia di Ravenna
CONFORMI:
Sez. U., sent. n. 3477 del 14/04/1994, Fabbri c. Consiglio nazionale dei geometri.
Sez. U., sent. n. 10128 del 28/11/1994, Farina c. Collegio periti industriali della Provincia di Ravenna.
Sez. U., sent. n. 7012 del 21/06/1995, Fariselli c. Collegio dei periti industriali della Provincia di
Ravenna
L'impossibilità, per i geometri dipendenti da enti pubblici economici, di essere iscritti nell'albo
professionale ai sensi dell'art. 7 del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 postula l'esistenza, nell'ordinamento
del personale di tali enti, di un divieto assoluto, non derogabile mediante specifiche autorizzazioni, di
svolgere attività professionale e, pertanto, in mancanza del divieto anzidetto, va esclusa con riguardo a
geometra dipendente dall'Ente autonomo per l'Acquedotto pugliese (ente pubblico non economico).
Sez. U., sent. n. 1112 del 03-02-1994, De Francesco c. Consiglio del Collegio per i geometri di Bari.
Nei confronti di dipendente di Amministrazione provinciale che svolga attività
di docente presso scuole secondarie statali non sussiste incompatibilità assoluta con l'esercizio della
professione a norma dell'art. 241, comma terzo, del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, in quanto in ragione
della suddetta attività trovano applicazione anche per detto dipendente gli artt. 92, sesto comma, e 118
del D.P.R. 31 maggio 1974 n. 417 (rientranti nei limiti della delega conferita con legge 30 luglio 1973
n. 417 e quindi manifestamente non in contrasto con gli artt. 76 e 77 Cost.), i quali, nel concorso di
determinate condizioni, consentono al personale docente nelle scuole statali l'esercizio della libera
professione. Pertanto, a tale dipendente non può essere negata l'iscrizione all'albo dei geometri ai sensi
dell'art. 7, secondo comma, del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, né, quando a ciò sia stato autorizzato dal
capo dell'istituto scolastico, l'esercizio della professione.
Sez. U., sent. n. 13003 del 09-12-1992, Barcaglini c. Collegio dei geometri di Roma.
Il divieto di iscrizione all'albo professionale dei geometri, per i dipendenti dei Comuni (e delle
Province), posto dall'art. 7 del regolamento approvato con R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, in relazione
all'art. 241 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al R.D. 3 marzo 1934 n. 383, non
opera nei riguardi dei dipendenti di aziende municipalizzate, tenendo conto della natura privatistica del
rapporto di lavoro i questi ultimi (essendo dette aziende strutture di tipo imprenditoriale distinti
dall'ente territoriale), nonché del carattere singolare di quel divieto, il quale osta ad una sua estensione
oltre i casi espressamente contemplati.
Sez. U., sent. n. 4878 del 03-05-1991, D'Attila c. Collegio dei geometri delle Provincia di Rieti.
L'art. 7, primo comma, del regolamento per la professione di geometra di cui al R.D. 11 febbraio 1929
n. 274, il quale non consente l'iscrizione all'albo professionale per i dipendenti pubblici, quando
l'ordinamento interno ad essi applicabile vieti l'esercizio della libera professione, comporta che la
suddetta iscrizione è preclusa ai dipendenti dell'I.N.P.S., tenuto conto che il regolamento interno di
detto istituto, approvato con deliberazione del 15 settembre 1978, in conformità della previsione
dell'art. 8 della legge 20 marzo 1975 n. 70, contempla l'indicato divieto. Tale principio, che non trova
deroga nella legislazione successiva, né, in particolare, nel D.P.R. 26 maggio 1976 n.411, sul
personale degli enti pubblici, e nella legge 7 marzo 1985 n. 75, recante modifiche all'ordinamento dei
geometri, manifestamente non pone il citato art. 7 in contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto il
profilo della disparità di trattamento a seconda che il geometra sia dipendente dell'uno o dell'altro ente
pubblico, trattandosi di diversità obiettivamente giustificata dalle peculiari finalità e funzioni di
ciascun ente.
Sez. U., sent. n. 9094 del 05-12-1987, Caruso c. Collegio dei geometri di Roma.
Con riguardo ad un geometra dipendente di un Comune od una Provincia, la situazione
d'incompatibilità con l'esercizio della professione, ed il conseguente divieto di iscrizione nell'albo
professionale, ai sensi degli artt. 241 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 (legge comunale e provinciale) e 7
del R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 (regolamento per la professione di geometra), non possono trovare
limitazioni o deroghe né per effetto di atti interni della Pubblica Amministrazione, quali le circolari
ministeriali, né per effetto di disposizioni regolamentari.
Sez. U., sent. n. 6728 del 12-11-1983, Ravazzini c. Collegio dei geometri della Provincia di Reggio
Emilia.
Ai sensi dell'art. 7 del regolamento della professione di geometra, approvato con R.D. 11 febbraio
1929 n. 274, non può essere iscritto nell'albo professionale il dipendente di Amministrazione dello
Stato, ovvero di ente pubblico non economico, il cui ordinamento preveda un'incompatibilità, e, cioè,
un divieto assoluto di esercizio della professione (nella specie, art. 44 del regolamento del personale
dell'Ente di sviluppo delle Marche), mentre resta irrilevante, al fine indicato, che il dipendente
medesimo abbia ricevuto dal datore di lavoro pubblico un'autorizzazione all'attività professionale,
trattandosi di atto inidoneo ad introdurre deroghe nella disciplina delle iscrizioni al predetto albo.
Sez. U., sent. n. 1646 del 12-03-1980, Moroni c. Collegio dei geometri di Ancona.