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Igiene e sicurezza nelle industrie alimentari: il Decreto legislativo 155/97

Inviato dal P.A. Daniele Antonello

1  INTRODUZIONE A "PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO"

1.1  MISURE GENERALI DI TUTELA

1.2  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

1.3  OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

2  LE CONSULENZE
COSA VALUTARE PRIMA DI AFFIDARE UN INCARICO

2.1  Un consiglio su cosa chiedere ad un consulente, o su cosa far concentrare l'attenzione del Responsabile per la sicurezza interno all'azienda.

L'obiettivo di questo lavoro è quello di fornire alcune indicazioni agli operatori del settore agricolo che sono interessati dalle prescrizioni del D.Lgs 155/97.

Con questo dispositivo infatti il Ministero della Sanità ha concluso l'iter di recepimento della Direttiva Comunitaria n. 43 del 1993, che ha di fatto esteso agli operatori del settore alimentare (con l'unica esclusione dei produttori di materie prime, ad esempio le aziende agricole il cui ciclo produttivo si conclude con la raccolta o con la mungitura) l'obbligo di mettere in atto un sistema di autocontrollo igienico finalizzato a tutelare la salute del consumatore.

La metodologia da adottare per organizzare il sistema di autocontrollo, è quella che prevede un'analisi svolta secondo il cosiddetto metodo Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP).

La vera novità che di fatto verrà introdotta anche in alcune "aziende agricole" non è tanto riscontrabile in termini di prescrizioni strutturali aggiuntive rispetto alla precedente normativa in vigore, ma in termini di consapevole e "responsabile" gestione dell'elemento "sicurezza" dell'alimento nei confronti del consumatore.

Sicurezza dei lavoratori

1  INTRODUZIONE A "PREVENZIONE, IGIENE E SICUREZZA DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO"

Il decreto legislativo n. 626/94 ha introdotto nel quadro normativo italiano importanti novità concernenti la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, fra le quali possono considerarsi come più significative:

1.1  MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela sono essenzialmente incentrate su:

1.2  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI

Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre la destinazione di risorse economiche, umane ed organizzative, necessarie per applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge, di verificarne lo stato di attuazione e di vigilare sull'osservanza degli adempimenti da essa prescritti.

A tali fini, uno dei principali obblighi a suo carico è costituito dall'elaborazione del "documento sulla valutazione dei rischi", basato sostanzialmente sul monitoraggio di luoghi, posti di lavoro, attrezzature ed impianti e sulla verifica delle loro conformità' alle norme di legge e di buona tecnica, oltre ad una attenta osservazione riguardo le modalità operative applicate nell'esecuzione dei lavori da parte del personale.

La "valutazione" viene effettuata dal datore di lavoro, con la collaborazione del responsabile del servizio prevenzione e protezione" e (per le attività ove sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria) con il medico competente, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La "valutazione" dovrà essere aggiornata in relazione a cambiamenti significativi dei processi produttivi e dell'assetto organizzativo dell'azienda, atti ad incidere sull'esposizione a rischio dei lavoratori.

Almeno una volta l'anno è indetta una riunione, con la partecipazione anche del rappresentante dei lavoratori, volta principalmente a verificare lo stato di attuazione dei programmi relativi alle misure di sicurezza e di protezione della salute dei lavoratori in azienda.

Il datore di lavoro si avvale, per l'attuazione di quanto precede, della collaborazione di dirigenti e preposti, i quali, nell'ambito delle attribuzioni e competenze loro specificatamente conferite in materia di sicurezza, sono responsabili delle misure di attuazione della prevenzione e protezione.

A tal fine essi debbono:

Essi devono curare, altresì:

1.3  OBBLIGHI E DIRITTI DEI LAVORATORI

In aggiunta agli obblighi già previsti dalla pregressa normativa sulla materia, è prescritto espressamente ai lavoratori di aver cura della propria sicurezza e della propria salute, nonché di usare correttamente, in conformità alle istruzioni ed alla formazione ricevute, i dispositivi di sicurezza, tanto collettivi che individuali, e gli altri mezzi di protezione, di segnalazione e di controllo. Tale obbligo si estende anche all'uso di macchinari, apparecchiature, utensili, sostanze e preparati pericolosi al fine di evitare che una loro utilizzazione inappropriata possa arrecare pregiudizi per la salute e la sicurezza degli altri dipendenti e delle persone eventualmente presenti nel luogo di lavoro.

I lavoratori hanno, in particolare, l'obbligo:

I lavoratori hanno il diritto:

2  LE CONSULENZE
COSA VALUTARE PRIMA DI AFFIDARE UN INCARICO

Ancora oggi la sicurezza nei luoghi di lavoro viene percepita, dalla quasi totalità di soggetti coinvolti, come un insieme di Norme alle quali conformarsi, che non produce alcun valore aggiunto alle Aziende e che, semmai, va ad intralciare le normali attività produttive.

Prova di quanto sopra deriva anche dall'assenza nella stragrande maggioranza di aziende, a più di sei anni dall'entrata in vigore del D.lg. 626/94, di una consapevole politica da attuare per organizzare e gestire un vero sistema di prevenzione.

La maggior parte delle volte si assiste ad una spasmodica ricerca delle situazioni "non a norma", alle quali porre rimedio (spendendo il meno possibile). Sta di fatto che molti degli strumenti proposti dal fiorente mercato riguardante la sicurezza (software e pubblicazioni) consistono in una serie di raccolte di norme e di liste di controllo sulla rispondenza alle norme di macchine, impianti, attrezzature, ecc. alle norme vigenti (la maggior parte risalenti agli anni '50).

Il D.lg. 626 si sta rivelando, ancora una volta, uno strumento che è stato interpretato dalle aziende unicamente come un nuovo obbligo al cui dover sottostare e non (almeno anche) come un'occasione per poter promuovere e sviluppare una "cultura della sicurezza" a tutti i livelli i cui influssi positivi si possono realmente tradurre in una migliore organizzazione e razionalizzazione dei processi produttivi con conseguente aumento dell'efficienza delle aziende.

2.1  Un consiglio su cosa chiedere ad un consulente, o su cosa far concentrare l'attenzione del Responsabile per la sicurezza interno all'azienda.

Oltre a richiedere una valutazione riguardante l'adeguatezza delle attrezzature, macchine ed ambienti di lavoro si consiglia di fare effettuare un'indagine approfondita al fine di appurare l'esistenza di problemi organizzativi con ricadute sulla sicurezza, quali:

Il ruolo del Consulente dovrà essere quello di aiutare l'Azienda ad individuare le soluzioni, facilitandola nei processi decisionali e cioè creando o favorendo l'orientamento a ricercare al proprio interno, ove possibile, le capacità necessarie per comprendere, affrontare e risolvere i problemi connessi alla sicurezza ed alla tutela della salute.

All'interno dell'Azienda tutto il personale dovrà essere coinvolto nel processo di cui sopra, a tutti i livelli, nel caso mediante la costituzione di gruppi di lavoro.

Per conseguire tale approccio alla sicurezza è possibile far riferimento alla Norma (di applicazione volontaria) OHSAS 18001:1999. Tale Norma è compatibile con le Norme riguardanti la Qualità ISO9000:2000 e l'Ambiente ISO 14000 e con l'applicazione, nelle aziende alimentari, del metodo di autocontrollo HACCP.

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Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Modena