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Perito Agrario 6/2004

Altro punto a favore della Categoria che si presenta certificata nella formazione continua

La formazione di Eccellenza

L’emanazione e l’adozione del Codice deontologico rivisitato e riformato alla luce delle mutate situazioni di mercato che, per la nostra Categoria ha radici lontane, rappresenta un momento di grande consapevolezza riguardo alla necessità di maggiore professionalizzazione dei tecnici che lavorano in agricoltura. L’accelerazione che il progresso ha imposto alle tecniche e tecnologie applicate all’esercizio della professione ha bisogno di essere compresa e seguita con attenzione e, al fine di soddisfare sempre più le esigenze del committente e di non vanificare l’immagine che il Perito Agrario ha assunto nel territorio, il Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati ha predisposto un percorso obbligatorio e certificato per quanti esercitano la libera professione che attesti l’aggiornamento professionale del professionista. Per esercitare la professione è già necessario l’auto-aggiornamento che avviene costantemente senza le regole che, invece, servono a codificare e riconoscere gli sforzi che il Perito Agrario compie per offrire al mercato una competenza professionale sempre all’altezza delle richieste. Il regolamento, presentato a Roma alla Assemblea dei presidenti del 19 novembre 2004, va in vigore dal 1 gennaio 2005 e verrà costantemente monitorato nella sua applicazione in modo da facilitare l’attività dei professionisti. Ogni macchina ha necessità di rodaggio e siamo sicuri di riuscire a metterla a punto nel breve tempo affinché la figura del Perito Agrario sia sempre un punto di riferimento certificato dell’impresa agro-industriale.

REGOLAMENTO DELLA FORMAZIONE CONTINUA DEL PERITO AGRARIO PER L’ECCELLENZA NELL’ESERCIZIO DELLA LIBERA PROFESSIONE
Emanato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati

Premessa La formazione continua, come do-vere previsto dal codice deontologico, è attività di aggiornamento e di approfondimento delle compe-tenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell’attività professionale del perito agrario ed è volta ad assicurare che il libero professionista approfondisca ed estenda la propria competenza tecnica e professionale. La formazione continua viene svolta nell’interesse dei committenti e del-le istituzioni e garantisce la prestazione intellettuale del perito agrario nell’ interesse pubblico.

1. Soggetti interessati

1. I Periti Agrari iscritti agli Albi professionali che esercitano la libera professione devono, coerentemente con i princìpi etici e morali richiamati dal codice deontologico, curare ed aggiornare con continuità le conoscenze necessarie per soddisfare le aspettative dei committenti e delle istituzioni.

2. Il regolamento indica un percorso di formazione continua che consenta a coloro che esercitano la professione, di mantenere e perfezionare le proprie conoscenze a garanzia della qualità delle prestazioni professionali.

3. I Periti Agrari che parteciperanno ai percorsi formativi di seguito regolamentati potranno richiedere il rilascio della prevista attestazione di adempimento di formazione continua.

2. Contenuto della formazione continua

1. La formazione continua deve riguardare le discipline oggetto della professione del Perito Agrario e le norme di deontologia e di ordinamento professionale.

2. Le attività formative devono avere per oggetto le tematiche tecnico-scientifiche e giuridiche inerenti all’attività professionale del Perito Agrario e le altre discipline comunque funzionali all'esercizio della libera professione che, preventivamente, saranno approvate dal CNPA..

3. Attività che costituiscono formazione continua e quantificazione dei crediti

Costituiscono attività di formazione professionale continua, purché riconducibili alle aree e discipline previste dall'art. 2 del presente regolamento, e debitamente comprovate (tab. 1).

4. Adempimenti per la formazione professionale continua.

1. Fermo restando il dovere deontologico dell’aggiornamento professionale, ogni iscritto all’albo al fine di soddisfare il dovere di formazione professionale continua, deve acquisire - in questa prima fase di avvio del progetto , per- almeno quarantacinque crediti nel corso dei primi tre anni, come minimo:

a) dieci crediti formativi nel corso del primo anno solare;

b) quindici crediti formativi nel corso del secondo anno solare;

c) venti crediti formativi nel corso del terzo anno solare e seguenti;

d) gli iscritti all’Albo professionale ed alla cassa di previdenza da almeno un quinquennio acquisiscono dieci crediti formativi da utilizzare nel primo triennio.

2. Qualora il Perito Agrario non possa per un periodo di tempo superiore ad un mese , per comprovati motivi di salute, svolgere l’esercizio della professione può chiedere al Collegio provinciale la dispensa dagli adempi- menti relativi alla formazione continua per il tempom apri alla inattività.

5. Controllo dello svolgimento della formazione.

1. Qualora il libero professionista intenda richiedere il rilascio della certificazione dell’avvenuto svolgimento della formazione continua dovrà allegare alla domanda di richiesta la documentazione comprovante la propria attività formativa, in originale o copia conforme.

2. La vigilanza sull’applicazione del regolamento di formazione continua è demandata al collegio di appartenenza dell'iscritto. I collegi provinciali dovranno a tal fine istituire e pubblicizzare l’elenco degli iscritti che hanno ottenuto l’eccellenza nell'esercizio della libera professione.

6. Certificazione.

1. Il Perito Agrario ai fini della acquisizione della certificazione,richiederà al collegio la verifica del percorso formativo completato nell'anno solare presentando l’istanza corredata della documentazione prescritta.

2. La richiesta di certificazione sarà convalidata o rigettata previa verifica, entro trenta giorni, dalla ultimazione dell’iter di riconoscimento.

3. Il rilascio della certificazione del percorso di formazione continua viene sospeso nel caso in cui il Perito Agrario sia incorso in provvedimenti disciplinari diversi dall’avvertimento o della censura.

7. Creazione e criteri di impiego di un marchio ad hoc per certificare l'eccellenza nell'esercizio della libera professione.

Il CNPA depositerà un marchio per caratterizzare la certificazione dell’eccellenza nell’esercizio della libera professione. Il Perito Agrario che abbia completato il percorso formativo ed abbia ottenuto la certificazione richiesta, deve utilizzare del marchio.

8. Provvedimenti.

Il Perito Agrario,che non adempie al compimento della formazione continua o qualora non la mantenga nel tempo, non può fregiarsi del marchio e la relativa vigilanza viene demandata ai collegi provinciali o regionali.

9.Aree di intervento della formazione continua.

In ogni area di intervento si tratteranno argomenti di interesse professionale. Il contenuto di ogni intervento formativo farà parte di un elenco che si svilupperà in molteplici indicazioni e perfezionamenti sia grazie all’apporto delle commissioni all’uopo costituite sia alle proposte che giungeranno dalle rappresentanze territoriali della categoria.

10. Disciplina di gestione della formazione continua.

Gli organizzatori che intendono realizzare un evento valido ai fini della formazione continua, devono rendersi garanti sulla regolarità della gestione della qualità della formazione mediante un progetto che, dopo aver definito le esigenze di formazione consenta la pianificazione dei vari momenti di attuazione. Nel progetto dovranno essere documentati:

1. il soggetto formatore;

2. il titolo dell'intervento formativo ed obiettivi da raggiungere;

3. la durata in ore e periodo di svolgimento;

4. il registro d’aula che certifichi la presenza e la frequenza dei partecipanti;

5. il monitoraggio ed ogni altra informazione utile a definire la qualità dell'evento formativo.

I collegi territorialmente competenti sono tenuti a dare in tempo utile la comunicazione preventiva dell’indizione delle attività formative e di tutti i riferimenti sopraelencati al CNPA che, valutati i contenuti, oltre a fissarne i crediti formativi,al fine di consentirne la partecipazione del maggior numero di Periti Agrari, provvederà a dare la più ampia pubblicità alle stesse.

11. Norme di attuazione.

Il Consiglio Nazionale emana norme di attuazione, coordinamento e indirizzo che stabiliscono le modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

12.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2005.

Tabella 1
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE CONTINUA CREDITI ATTRIBUITI
Partecipazione a corsi di formazione o di aggiornamento, compresi master e seminari 1 credito per ogni ora di formazione fino ad un massimo di 20 crediti
Partecipazione a convegni di aggiornamento o incontri tecnici di durata minima di 3 ore 1 credito per ogni ora di durata dell’evento
Docenza in corsi di formazione 2 crediti per ciascuna ora di docenza fino ad un massimo di 20 crediti
Attività di relatore in convegni

Redazione e pubblicazione di libri e di articoli su riviste specializzate

4 crediti per ogni evento

2 crediti per ciascun articolo e 10 crediti per ciascun libro

Superamento di esami universitari presso Università statali o private riconosciute crediti per ciascun esame, in numero pari ai CFU, superato risultante da apposita certificazione
Partecipazione a lavori di organismi di rappresentanza della categoria, gruppi di lavoro, commissioni di studio in Italia o all'estero 2 crediti per ciascuna riunione, risultante da apposita dichiarazione
Partecipazione a corsi IFTS che ottengono CFU Il doppio dei crediti CFU ottenuti
Formazione svolta a favore di praticanti o tirocinanti universitari nell'àmbito della propria attività professionale 10 crediti per ogni praticante o tirocinante universitario presente nello studio del professionista per un periodo non inferiore a 12 mesi

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Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Modena