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3.7.2 Il futuro normativo dell'edilizia privata? |
Sintesi del Testo unico dell'edilizia
- in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale -
che entra in vigore dal 2/01/2002
(se non viene modificato)
da "Edilizia e Territorio" del 4/9 Giugno 2001
Fonte: sito del Governo Italiano - Pagina: http://www.governo.it/testi_allegati/provvedimenti/9548.html |
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia LEGENDA:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA
INDICE PARTE I - Attività edilizia TITOLO I -Disposizioni generali Capo I- Attività edilizia Art. 1 (L)- Ambito di applicazione TITOLO II- Titoli abilitativi Capo I - Disposizioni generali Art. 5 (L) -Concessione e denuncia di inizio attività Capo II - Concessione edilizia Sezione I -Nozione e caratteristiche Art. 10 (L) -Interventi subordinati a concessione edilizia Sezione II - Contributo concessorio Art. 16 (L) - Contributo per il rilascio della concessione Sezione III - Procedimento Art. 20 (R) - Procedimento per il rilascio della concessione edilizia Capo III - Denuncia di inizio attività Art. 22 (L) - Interventi subordinati a denuncia di inizio attività TITOLO III - Agibilità degli edifici Capo I - Certificato di agibilità Art. 24 (L) - Certificato di agibilità TITOLO IV - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni Capo I - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità Art. 27 (L) - Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia Capo II- Sanzioni Art. 30 (L) - Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali Capo III - Disposizioni fiscali Art. 49 (L) - Disposizioni fiscali PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia Capo I - Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica Sezione I - Adempimenti Art. 52 (L) - Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità Sezione II - Vigilanza Art. 57 (L) - Controlli Sezione III - Norme penali Art. 60 (L)- Lavori abusivi Sezione IV - Disposizioni finali Art. 66 (L) - Laboratori Capo II - Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I - Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Art. 68 (L) - Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico Art. 76 (L ) - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico Capo III - Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I - Disposizioni generali Art. 77 (L) - Tipo di strutture e norme tecniche Sezione II - Norme per le costruzioni in zone sismiche Art. 79 (L) - Opere disciplinate e gradi di sismicità Sezione III - Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche Art. 93 (R)- Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche Sezione IV - Repressione delle violazioni Art. 95 (L) - Sanzioni penali Sezione V - Disposizioni finali Art. 105 (L) - Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione Capo IV - Norme per la sicurezza degli impianti Art. 109 (L) - Ambito di applicazione Capo V - Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici Art. 125 (L) - Ambito di applicazione PARTE III - Disposizioni finali Capo I - Disposizioni finali Art. 139 (L-R) - Abrogazioni
Schema di regolamento
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA VISTO l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTO l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettere d) ed e), della legge 24 novembre 2000, n. 340; VISTO il punto 2 dell'allegato n. 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50; VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 105 e n. 112 quinquies; VISTO l'articolo 1 della legge 16 giugno 1998, n. 191; VISTA la legge 24 novembre 2000, n. 340, allegato A, nn. 12, 14, 46, 47, 48, 51 e 52; VISTI gli articoli 14, 16, 19 e 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; VISTA la legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni; VISTA la legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni; VISTA la legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; VISTO il decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito con modificazioni dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; VISTO l'articolo 4 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, e successive modificazioni; VISTO il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490; VISTO il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; VISTA la legge 5 novembre 1971, n. 1086, e successive modificazioni; VISTA la legge 2 febbraio 1974, n. 64, e successive modificazioni; VISTA la legge 9 gennaio 1989, n. 13, e successive modificazioni; VISTO l'articolo 24 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni; VISTA la legge 5 marzo 1990, n. 46, e successive modificazioni; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del ........; SENTITA la Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; UDITO il parere del Consiglio di Stato espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del ..........; ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del .....................; SU PROPOSTA del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, per i lavori pubblici, per i beni e le attività culturali; E M A N A il seguente regolamento:
TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA EDILIZIA.
PARTE I - Attività edilizia
Disposizioni generali Capo I Attività edilizia
Articolo 1 (L) Ambito di applicazione Articolo 2 (L) Definizioni degli interventi edilizi
Articolo 3 (L) Regolamenti edilizi comunali
Articolo 4 (R) Sportello unico per l'edilizia (decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493; art. 220, R. D. 27 luglio 1934, n. 1265) 1. Le amministrazioni comunali, anche in forma associata, provvedono a costituire un ufficio denominato sportello unico per l'edilizia. 2. Tale ufficio è deputato:
3. Ai fini del rilascio della concessione o del certificato di agibilità, l'ufficio di cui al comma 1 acquisisce direttamente:
4. L'ufficio cura altresì, su richiesta del responsabile del procedimento, gli incombenti necessari ai fini dell'acquisizione, anche mediante conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, degli atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento edilizio. Nel novero di detti assensi rientrano, in particolare:
TITOLO II Titoli abilitativi Capo I Disposizioni generali Articolo 5 ( L ) Concessione e denuncia di inizio attività
Articolo 8 (L) Attività edilizia dei privati su aree demaniali
Articolo 9 (L) Attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica
Capo II Concessione edilizia Sezione I Nozione e caratteristiche Articolo 10 (L)
Articolo 11 (L) Caratteristiche della concessione
Articolo 12 (L) Legittimazione a richiedere la concessione
Articolo 13 (L) Competenza al rilascio della concessione
Efficacia temporale e decadenza della concessione (Legge 28 gennaio 1977, n. 10, art. 4, commi 3, 4 e 5; legge 17 agosto 1942 n. 1150, art. 31, comma 11) 1. Nella concessione sono indicati i termini di inizio e ultimazione dei lavori. 2. Il termine per l'inizio dei lavori non può essere superiore ad un anno dal rilascio del titolo; quello di ultimazione, entro il quale l'opera deve essere agibile non può superare i tre anni dall'inizio dei lavori. Quest'ultimo termine può essere prorogato, con provvedimento motivato, per fatti sopravvenuti estranei alla volontà del concessionario, o in considerazione delle caratteristiche tecnico-costruttive dell'opera da realizzare, ovvero quando si tratti di opere pubbliche. 3. I lavori non ultimati nel termine stabilito, sono realizzati previo rilascio di nuova concessione per la parte non ultimata, salvo che le opere da eseguire non rientrino tra quelle realizzabili mediante denuncia di inizio attività di cui all'articolo 22. Si procede altresì al ricalcolo degli oneri concessori. 4. La concessione decade con l'entrata in vigore di contrastanti disposizioni urbanistiche, salvo che i lavori siano già iniziati e vengano completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
Contributo concessorio Articolo 16 (L) Contributo per il rilascio della concessione
Articolo 17 (L) Riduzione o esonero dal contributo concessorio Articolo 18 (L) Convenzione-tipo
Articolo 19 (L) Contributo concessorio per opere o impianti non destinati alla residenza
Sezione III Procedimento
(decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493) La domanda per il rilascio della concessione edilizia va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, nonché da un'autodichiarazione circa la conformità del progetto alle norme igienico-sanitarie nel caso in cui il progetto riguardi interventi di edilizia residenziale ovvero la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, i prescritti pareri dagli uffici comunali, nonché i pareri di cui all'articolo 4, comma 3, e formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico giuridica dell'intervento richiesto. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio della concessione sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro dieci giorni e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro quindici giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. Nell'ipotesi in cui, ai fini della realizzazione dell'intervento, sia necessario acquisire atti di assenso, comunque denominati, di altre amministrazioni, diverse da quelle di cui all'articolo 4, comma 3, il responsabile del procedimento indice una conferenza di servizi ai sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Qualora si tratti di opere pubbliche incidenti su beni culturali, si applica l'articolo 25 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Il provvedimento finale, da notificare all'interessato, è adottato dal dirigente entro quindici giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui al comma 6. Dell'avvenuto rilascio della concessione edilizia è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo l'interessato può, con atto notificato o trasmesso in piego raccomandato con avviso di ricevimento, richiedere all'autorità competente di pronunziarsi entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza. Di detta comunicazione va data notizia al sindaco a cura del responsabile del procedimento. Decorso inutilmente anche detto termine, l'interessato può inoltrare richiesta di intervento sostitutivo al Presidente della Regione, il quale, nei successivi quindici giorni, nomina un commissario ad acta che deve provvedere nel termine di sessanta giorni. Trascorso inutilmente anche quest'ultimo termine, la domanda si intende rifiutata. Articolo 21 (R) Procedimento per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici
1. Il procedimento di cui all'articolo 20 si applica anche al procedimento per il rilascio della concessione edilizia in deroga agli strumenti urbanistici, di cui all'articolo 14. 2. La deroga, nel rispetto delle norme igieniche, sanitarie e di sicurezza, può riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di altezza e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di attuazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi e dalle norme regolamentari. Capo III Denuncia di inizio attività Articolo 22 (L) Interventi subordinati a denuncia di inizio attività
Articolo 23 (R) Disciplina della denuncia di inizio attività in materia edilizia (Legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 10, che sostituisce l'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241; decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, art. 4, commi 8-bis, 9, 10, 11, 14, e 15, come modificato dall'art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dall'art. 10 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669) 1. La denuncia di inizio attività è corredata dall'indicazione dell'impresa cui si intende affidare i lavori ed è sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni; l'interessato ha l'obbligo di comunicare al comune la data di ultimazione dei lavori. 2. L'interessato presenta, venti giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, la denuncia di inizio dell'attività, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonché dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. 3. Qualora l'intervento oggetto di denuncia di inizio attività sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di venti giorni di cui al comma 2 decorre dal rilascio del relativo provvedimento favorevole. In mancanza di questo, la denuncia è priva di effetti. 4. Ai fini degli adempimenti necessari per comprovare la sussistenza del titolo abilitante all'effettuazione delle trasformazioni tengono luogo delle autorizzazioni le copie delle denunce di inizio di attività, dalle quali risultino le date di ricevimento delle denunce stesse, nonché l'elenco di quanto prescritto a corredo dei progetti di trasformazioni, nonché le attestazioni dei professionisti abilitati. 5. Ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, l'amministrazione competente, entro e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti e dispone, se del caso, con provvedimento motivato, da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa. 6. Il dirigente o responsabile del competente ufficio comunale, ove entro il termine indicato al comma 2 sia riscontrata l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, notifica agli interessati l'ordine motivato di non effettuare le previste trasformazioni, e, nei casi di false attestazioni dei professionisti abilitati, informa l'autorità giudiziaria e il consiglio dell'ordine di appartenenza. Gli aventi titolo hanno facoltà di inoltrare una nuova denuncia di inizio di attività, qualora le prefissate condizioni possano essere soddisfatti modificando o integrando l'originario progetto in modo da renderlo conforme alle previsioni dell'ufficio ovvero mediante acquisizioni di autorizzazioni, nulla-osta, pareri, assensi comunque denominati. 7. Il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale che attesti la conformità dell'opera al progetto presentato. TITOLO III Agibilità degli edifici Capo I Certificato di agibilità
Articolo 25 (L) Dichiarazione di inagibilità
Articolo 26 (R) Procedimento per il rilascio del certificato di agibilità (D.P.R. 22 aprile 1994, n. 425 ; legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) 1. Ai fini del rilascio del certificato di agibilità, il direttore dei lavori o un tecnico abilitato, incaricato dal proprietario, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura dell'immobile, deve presentare allo sportello unico la seguente documentazione:
2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale comunica al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 3. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 1, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, previa eventuale ispezione dell'edificio, rilascia il certificato di agibilità verificata la seguente documentazione:
4. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'agibilità si intende attestata nel caso sia stato rilasciato il parere dell'ASL di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a). In caso di autodichiarazione, il termine per la formazione del silenzio assenso è di sessanta giorni. 5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dall'amministrazione comunale, entro quindici giorni dalla domanda, esclusivamente per la richiesta di documentazione integrativa, che non sia già nella disponibilità dell'amministrazione o che non possa essere acquisita autonomamente. In tal caso, il termine di trenta giorni ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa. TITOLO IV Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, responsabilità e sanzioni
Capo I Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia e responsabilità Articolo 27 (L) Vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia
Articolo 28 (L) Vigilanza su opere di amministrazioni statali
Articolo 29 (L) Responsabilità del titolare della concessione, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonchè anche del progettista per le opere subordinate a denuncia di inizio attività
Capo II Sanzioni Articolo 30 (L) Interventi eseguiti in assenza di concessione, in totale difformità o con variazioni essenziali
Articolo 31 (L) Determinazione delle variazioni essenziali
Articolo 32 (L) Interventi di ristrutturazione edilizia in assenza di concessione o in totale difformità
Articolo 33 (L) Interventi eseguiti in parziale difformità dalla concessione
Articolo 34 (L) Interventi abusivi realizzati su suoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici
Articolo 36 (L) Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla denuncia di inizio attività
Articolo 37 (L) Interventi eseguiti in base a concessione annullata
Articolo 38 (L) Annullamento della concessione da parte della Regione
Articolo 39 (L) Demolizione di opere abusive
Articolo 40 (L) Ritardato od omesso versamento del contributo afferente alla concessione
Articolo 41 (L) Riscossione
Articolo 42 (L) Sanzioni penali
Articolo 43 (L) Lottizzazione abusiva
Articolo 44 (L) Confisca dei terreni
Articolo 45 (L) Norme relative all'azione penale
Articolo 46 (L) Nullità degli atti giuridici relativi ad edifici la cui costruzione abusiva sia iniziata dopo il 17 marzo 1985
Articolo 47 (L) Sanzioni a carico dei notai
Articolo 48 (L) Aziende erogatrici di servizi pubblici
Capo III Disposizioni fiscali Articolo 49 (L) Disposizioni fiscali
Articolo 50 (L) Agevolazioni tributarie in caso di sanatoria
Articolo 51 (L) Finanziamenti pubblici e sanatoria
PARTE II - Normativa tecnica per l'edilizia
Capo I Disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica Sezione I Adempimenti Articolo 52 (L) Progettazione, direzione, esecuzione, responsabilità
Articolo 53 (R) Denuncia dei lavori di realizzazione e relazione a struttura ultimata di opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica (Legge n. 1086 del 1971, artt. 4 e 6)
1. Le opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, prima del loro inizio, devono essere denunciate dal direttore dei lavori allo sportello unico, che provvede a trasmettere tale denuncia al competente ufficio tecnico regionale. 2. Nella denuncia devono essere indicati i nomi ed i recapiti del committente, del progettista delle strutture, del direttore dei lavori e del costruttore. 3. Alla denuncia devono essere allegati:
4. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia del progetto e della relazione con l'attestazione dell'avvenuto deposito. 5. Anche le varianti che nel corso dei lavori si intendano introdurre alle opere di cui al comma 1, previste nel progetto originario, devono essere denunciate, prima di dare inizio alla loro esecuzione, allo sportello unico nella forma e con gli allegati previsti nel presente articolo. 6. A strutture ultimate, entro il termine di sessanta giorni, il direttore dei lavori deposita presso lo sportello unico una relazione, redatta in triplice copia, sull'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3, esponendo:
7. Lo sportello unico restituisce al direttore dei lavori, all'atto stesso della presentazione, una copia della relazione di cui al comma 6 con l'attestazione dell'avvenuto deposito, e provvede a trasmettere una copia di tale relazione al competente ufficio tecnico regionale. 8. Il direttore dei lavori consegna al collaudatore la relazione, unitamente alla restante documentazione di cui al comma 6. 9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato o per conto delle regioni, delle province e dei comuni, aventi un ufficio tecnico con a capo un ingegnere.
Articolo 55 (L, comma 1, 2, 4, 8 e 9; R, i restanti commi) Collaudo statico (Legge 5 novembre 1971, n. 1086, artt. 7 e 8) 1. 2. 3. Contestualmente alla denuncia di inizio dei lavori prevista dall'articolo 53, il direttore dei lavori è tenuto a presentare presso lo sportello unico l'atto di nomina del collaudatore scelto dal committente e la contestuale dichiarazione di accettazione dell'incarico, corredati da certificazione attestante le condizioni di cui al comma 2. 4. 5. Completata la struttura con la copertura dell'edificio, il direttore dei lavori ne dà comunicazione allo sportello unico e al collaudatore che ha 60 giorni di tempo per effettuare il collaudo. 6. In corso d'opera, è in facoltà del collaudatore di eseguire collaudi parziali. 7. Il collaudatore redige, sotto la propria responsabilità, il certificato di collaudo in tre copie che invia al competente ufficio tecnico regionale e al committente, dandone contestuale comunicazione allo sportello unico. 8. 9. Articolo 56 (L) Produzione in serie in stabilimenti di manufatti in conglomerato normale e precompresso e di manufatti complessi in metallo
Sezione II Vigilanza Articolo 57 (L) Controlli
Articolo 58 (L) Accertamenti delle violazioni
Articolo 59 (L) Sospensione dei lavori
Sezione III Norme penali Articolo 60 (L) Lavori abusivi Articolo 61 (L) Omessa denuncia dei lavori
Articolo 62 (L) Responsabilità del direttore dei lavori
Articolo 63 (L) Responsabilità del collaudatore
Articolo 64 (L) Mancanza del certificato di collaudo
Articolo 65 (L) Comunicazione della sentenza Sezione IV Disposizioni finali Articolo 66 (L) Laboratori
Articolo 67 (L) Emanazione di norme tecniche
Capo II Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati, pubblici e privati aperti al pubblico Sezione I Eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati Articolo 68 (L) Progettazione di nuovi edifici e ristrutturazione di interi edifici
Articolo 69 (L) Deliberazioni sull'eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 70 (L) Opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche realizzate in deroga ai regolamenti edilizi
Articolo 71 (L) Rispetto delle norme antisismiche, antincendio e di prevenzione degli infortuni
Articolo 72 (L) Certificazioni
Articolo 73 (L) Contributi per la realizzazione di opere finalizzate all'eliminazione delle barriere architettoniche
Articolo 74 (L) Fondo speciale per l'eliminazione e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati Articolo 75 (L) Domande dei privati
Sezione II Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico Articolo 76 (L ) Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico
Capo III Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche Sezione I Disposizioni generali Articolo 77 (L) Tipo di strutture e norme tecniche
Articolo 78 (L) Abitati da consolidare
Sezione II Norme per le costruzioni in zone sismiche Articolo 79 (L) Opere disciplinate e gradi di sismicità
Articolo 80 (L) Contenuto delle norme tecniche
Articolo 81 (L) Sistemi costruttivi
Articolo 82 (L) Edifici in muratura
Articolo 83 (L) Edifici con struttura a pannelli portanti Articolo 84 (L) Edifici con strutture intelaiate Articolo 85 (L) Azioni sismiche
Articolo 86 (L) Verifica delle strutture
Articolo 87 (L) Verifica delle fondazioni
Articolo 88 (L) Deroghe
Articolo 89 (L) Parere sugli strumenti urbanistici (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 13)
Articolo 90 (L) Sopraelevazioni (Legge 3 febbraio 1974, n. 64, art. 14) Articolo 91 (L) Riparazioni
Articolo 92 (L) Edifici di speciale importanza artistica
Sezione III Vigilanza sulle costruzioni in zone sismiche
Articolo 93 (R) Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche (Legge n. 64 del 1974, art. 17 e 19)
1. Nelle zone sismiche di cui all'articolo 79, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell'appaltatore. 2. Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell'albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori. 3. Il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni ed accompagnato da una relazione tecnica, dal fascicolo dei calcoli delle strutture portanti, sia in fondazione che in elevazione, e dai disegni dei particolari esecutivi delle strutture. 4. Al progetto deve inoltre essere allegata una relazione sulla fondazione, nella quale devono essere illustrati i criteri seguiti nella scelta del tipo di fondazione, le ipotesi assunte, i calcoli svolti nei riguardi del complesso terreno-opera di fondazione. 5. La relazione sulla fondazione deve essere corredata da grafici o da documentazioni, in quanto necessari. 6. In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo. 7. Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell'articolo 104. Articolo 94 (L) Autorizzazione per l'inizio dei lavori
Sezione IV Repressione delle violazioni Articolo 95 (L) Sanzioni penali
Articolo 96 (L) Accertamento delle violazioni
Articolo 97 (L) Sospensione dei lavori
Articolo 98 (L) Procedimento penale
Articolo 99 (L) Esecuzione d'ufficio
Articolo 100 (L) Competenza del presidente della giunta regionale
Articolo 101 (L) Comunicazione del provvedimento al competente ufficio tecnico della regione
Articolo 102(L) Modalità per l'esecuzione d'ufficio
Articolo 103 (L) Utilizzazione di edifici
Articolo 104 (L) Vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche
Sezione V Disposizioni finali Articolo 105 (L) Costruzioni in corso in zone sismiche di nuova classificazione
Articolo 106 (L) Provvedimenti sostitutivi del prefetto
Articolo 107 (L) Costruzioni eseguite col sussidio dello Stato
Articolo 108 (L) Esenzione per le opere eseguite dal genio militare
Capo IV Norme per la sicurezza degli impianti
Articolo 109 (L) Ambito di applicazione
Articolo 110 (L) Soggetti abilitati
Articolo 111 (L) Requisiti tecnico-professionali
Articolo 112 (L - R, comma 3) Progettazione degli impianti (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 6) 1. 2. 3. Il progetto, di cui al comma 1, deve essere depositato presso lo sportello unico contestualmente al progetto edilizio.
Articolo 113 (R) Misure di semplificazione per il collaudo degli impianti installati 1. Nel caso in cui la normativa vigente richieda il certificato di collaudo degli impianti installati il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione dei progetti degli impianti di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e) e g), e 2 dell'articolo 109 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volere effettuare il collaudo degli impianti con le modalità previste dal comma 2. 2. Il collaudo degli impianti può essere effettuato a cura di professionisti abilitati, non intervenuti in alcun modo nella progettazione, direzione ed esecuzione dell'opera, i quali attestano che i lavori realizzati sono conformi ai progetti approvati e alla normativa vigente in materia. In questo caso la certificazione redatta viene trasmessa allo sportello unico a cura del direttore dei lavori. 3. Resta salvo il potere dell'amministrazione di procedere all'effettuazione dei controlli successivi e di applicare, in caso di falsità delle attestazioni, le sanzioni previste dalla normativa vigente. Articolo 114 (L) Installazione degli impianti
Articolo 115 (L) Finanziamento dell'attività di normazione tecnica
Articolo 116 (L) Dichiarazione di conformità
Articolo 117 (L) Responsabilità del committente o del proprietario
Articolo 118 (L) Certificato di agibilità ( Articolo 119 (L) Ordinaria manutenzione degli impianti e cantieri
Articolo 120 (R) Deposito presso lo sportello unico della dichiarazione di conformità o del certificato di collaudo (Legge 18 maggio 1990, n. 46, art. 13)
1. Qualora nuovi impianti tra quelli di cui ai commi 1, lettere a), b), c), e), e g), e 2 dell'articolo 109 vengano installati in edifici per i quali è già stato rilasciato il certificato di agibilità, l'impresa installatrice deposita presso lo sportello unico, entro trenta giorni dalla conclusione dei lavori, il progetto di rifacimento dell'impianto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo degli impianti installati, ove previsto da altre norme o dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 122. 2. In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto e la dichiarazione di conformità o il certificato di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell'opera di rifacimento. Nella relazione di cui all'articolo 116 deve essere espressamente indicata la compatibilità con gli impianti preesistenti. 3. In alternativa al deposito del progetto, di cui al comma 1, è possibile ricorrere alla certificazione di conformità dei lavori ai progetti approvati di cui all'articolo 113. Articolo 121 (L) Verifiche
Articolo 122 (L) Regolamento di attuazione
Articolo 123 (L) Sanzioni
Articolo 124 (L) Abrogazione e adeguamento dei regolamenti comunali e regionali
Capo V Norme per il contenimento del consumo di energia negli edifici
Articolo 125 (L) Ambito di applicazione
Articolo 126 (L) Progettazione, messa in opera ed esercizio di edifici e di impianti
Articolo 127 (L) Limiti ai consumi di energia
Articolo 128 (L - R, commi 1 e 3) Denuncia dei lavori, relazione tecnica e progettazione degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia, al risparmio e all'uso razionale dell'energia (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 28) 1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare presso lo sportello unico, in duplice copia la denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 125 e 126, il progetto delle opere stesse corredato da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai progettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni del presente Capo. 2. 3. La documentazione deve essere compilata secondo le modalità stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Una copia della documentazione è conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 134. Altra copia della documentazione, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere. Articolo 129 (R) Certificazione di impianti 1. Il committente è esonerato dall'obbligo di presentazione del progetto di cui all'articolo 128 se, prima dell'inizio dei lavori, dichiari di volersi avvalere della facoltà di cui all'articolo 113, comma due.
Articolo 130 (R) Certificazione delle opere e collaudo (Legge 9 gennaio 1991, n. 10, art. 29)
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quarto della parte seconda.
Articolo 131 (L) Certificazione energetica degli edifici
Articolo 132 (L) Esercizio e manutenzione degli impianti
Articolo 133 (L) Certificazioni e informazioni ai consumatori
Articolo 134 (L) Controlli e verifiche
Articolo 135 (L) Sanzioni
Articolo 136 (L) Provvedimenti di sospensione dei lavori
Articolo 137 (L) Irregolarità rilevate dall'acquirente o dal conduttore
Articolo 138 (L) Applicazione
PARTE III - Disposizioni finali Capo I Disposizioni finali Articolo 139 (L-R comma 2, lett. m)) Abrogazioni 1. 2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.................sono abrogate le seguenti disposizioni:
Articolo 140 (L) Norme che rimangono in vigore
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |