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4.1.20 Osservazioni alle previsioni
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Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Modena Prot. 25/2002 Alla c.a. Dott.ssa PALMA COSTI Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DEL P.R.G. DELIBERA N° 148 DEL 10/12/2001 Lo scrivente Collegio, presa visione degli elaborati relativi alla Variante di P.R.G.in oggetto , da Lei posti cortesemente in nostra disponibilità , per quanto attiene le zone agricole , OSSERVA IN GENERALE che il continuo modificarsi , infittirsi e distinguersi delle norme urbanistiche locali ( il PRG , il RE ecc.) è indicativo di un sistema di pianificazione territoriale che deve continuamente emendare sé stesso per gli eccessi restrittivi che via via deve riconoscere per consentire la fattibilità locale di costruzioni ed usi funzionali alle esigenze umane, si confida pertanto nella stabilizzazione delle Norme di PRG mediante la delimitazione dei divieti agli ambiti strettamente necessari. IN PARTICOLARE Sembra condizionante la conferma delle restrizioni , per le Zone Agricole E2 ed E 3 ( che costituiscono vasta parte del territorio del Comune di Modena , talora interessate dagli sviluppi autostradali e ferroviari epocali in corso o imminenti ) per la esclusione da possibili e significative iniziative di futuri ed auspicabili sviluppi economici e sociali relativi tra le altre , alla potenzialità di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari aziendali ed interaziendali caratterizzanti lalta pianura Modenese , questa scelta
per quanto esposto sembra opportuno che talune norme del PRG , in particolare per quanto attiene alle zone agricole , siano modificate così come segue: Art.1.0 Sia premesso che " Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG , in quanto cogenti , sono concepite in termini restrittivi , pertanto NON possono essere interpretate restrittivamente , bensì in termini funzionali al motivo per il quale sono state generate , adottate e rese operanti nell'esperienza concreta ; le determinazioni pertinenti più significative sono rese comprensibili ed accessibili a tutti gli operatori professionali del settore ed ai cittadini utenti attraverso la raccolta e l'esposizione pubblica in appositi distinti settori WEB " ART. 14.7 Piano di Sviluppo Aziendale Sia precisato che per la presentazione del Piano di Sviluppo Aziendale non è richiesta lautorizzazione preventiva dellAmministrazione Comunale e quali sono i criteri , per norma di PRG , in ragione dei quali il Piano viene approvato o respinto. ART. 15.2 Ragguaglio degli standards Regionali di Piano Punto 2. sia precisato in: omissis a .b c uno standars di piano anche per le zone agricole: e insediamenti rurali 25 mq. di superficie di area cortiliva con 15 mq. di superficie utile ogni 1000 mq. di superficie territoriale . Art. 34.3 DISCIPLINA DELLE ZONE ELEMENTARI B4
Art. 37.0 Alla definizione della zona territoriale omogenea "E" sia aggiunto a b c e comunque tutte le attività proprie dellimprenditore agricolo così come definito allart. 1 del Dlgs. 18/05/2001 n° 228 , esplicitando che le previsioni di cui all'art. 29 del DPR 22/12/1986 n. 17 si applicano su tutte le zone agricole in quanto l'utilizzazione di prodotti extraziendali nei limiti della previsione di legge che delimitano fiscalmente l'attività agricola , NON configura attività interaziendale ( per escludere interpretazioni riduttive alle previsioni delle leggi nazionali) Art.37.1 comma 2 in Zona E 2 ed E 3 siano eliminate le previsioni di esclusione : e) delle strutture a servizio della meccanizzazione agricola sia indicata la tipologia delle strade ammesse utilizzando la classificazione in proposito sprecisata dal DM delle infrastrutture e dei Trasporti in data 5/11/2001 , Supp. 0rd. n.5 GU del 4/01/2002 n.3 , ( categoria F - strade locali ambito extraurbano ) ART. 37.1 punti 3,5 ART. 37.3 La definizione di Centro Aziendale sia modificata come segue
ART. 37.3.3 Sia Ammessa direttamente lestensione territoriale del Centro Aziendale esistente in riferimento alle classi dimensionali delle Aziende Agricole, utilizzando il criterio più favorevole tra quelli di seguito esposti così come segue: 1°criterio a) per le aziende di estensione inferiore a 10Ha: 100% e 5.000 mq. 2°criterio ART. 37.4.1 (terzo comma) Allinterno dei fabbricati esistenti con parziale o totale destinazione residenziale, o a stalla e fienile soggetti a vincolo conservativo, sia ammessa nel rispetto del volume esistente la realizzazione di abitazioni oltre a quelle già esistenti; nel limite di n° 1 alloggio, anche per famiglia polinucleata (con n° 2 cucine), ogni 450 mc di fabbricato promiscuo. ART. 37.4.8 Sia modificato con l'aggiunta di una lettera g) che prevede che Allesterno del centro aziendale, in alternativa all'estensione del Centro Aziendale , ovvero per le aziende agrarie che sono prive del Centro Aziendale, oltre alle previsioni di cui alle lettere a,b,c,d,e, sia ammessa la costruzione dei servizi dellAzienda Agraria di seguito indicati:fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze ed agli standards di cui allart. 15.2, da costruirsi anche su diversi lotti di terreno in adiacenza a fabbricati preesistenti da dimensionarsi in ragione di mq. 15 mq di SU ogni 1000 mq di superficie territoriale aziendale , in conformità agli standars di cui all'art.15.2 , senza che ciò implichi la redazione di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato. ART. 37.5.1 Ai fini del computo del rapporto tra peso vivo allevato e superficie aziendale, sia riconosciuto che qualora la durata della locazione sia inferiore ai 15 anni, la superficie sia computata in 1/15 anni x 3 anni di locazione = Ha 2 arrotondati come fosse terreno in proprietà o in affitto per 15 anni) ovvero il riconoscimento della disponibilità di superficie in affitto quale parte integrante dellazienda sia regimato da apposita convenzione. ART. 37.6.3 Lettera b) sia definito così come segue: b) superficie utile: incremento massimo del 20% (in analogia con le previsioni di cui al punto 37.7.2) della superficie utile esistente alla data di adozione delle presenti NTA in conformità ai criteri ed obiettivi quali quantitativi di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 641 del 11/05/98. ART. 37.9.1 Sia eliminata la obbligatorietà del Piano Particolareggiato per le Aziende aventi una estensione superiore 50 Ha anche se queste intendono realizzare ampliamenti allinterno ed allesterno del centro aziendale. Art. 37.10 - RECUPERO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DISMESSI
Omissis 3. Sia ammessa le realizzazione fino ad un massimo di quattro abitazioni di mq 100 ciascuna di superficie utile ogni 1000 mq di superficie coperta oggetto di demolizione , con esclusione di incremento di volume rispetto all'esistente da demolire. ovvero 3. Le nuove abitazioni e i relativi servizi devono essere ubicati in uno od al massimo due edífici, di altezza massima di un piano, oltre il piano terra e di 8,50 ml di altezza nel limite della riedificazione del 50% del volume esistente da demolire. NEL GLOSSARIO A pag.163 ABITAZIONE. Si chiede di specificare che l'abitazione ,quale singola unità immobiliare, può anche costituire residenza preordinata per la famiglia polinucleata , costituita da due nuclei della stessa famiglia , ( esempio: 1) nucleo i coniugi anziani + 2) nucleo il figlio/a di questi con coniuge e figli ) ove ciascuno nucleo possa disporre di una propria cucina ed accesso indipendente , escludendo che in ragione di detta disponibilità possa assumersi sussistere la preordinazione alla suddivisione dell'unità immobiliare in due abitazioni autonome da considerarsi come tali ai fini urbanistici ; in alternativa alla specificazione sopra indicata , si chiede di eliminare dal glossario ad ABITAZIONE il secondo comma ovvero di precisare che detto secondo comma è specifico delle residenze in zona urbana. a pag. 165 AZIENDA AGRICOLA ORGANIZZATA. Sia specificato che i terreni condotti in affitto concorrono alla consistenza economica-produttiva dellAzienda ed a definirne l'ordinaria incidenza territoriale della stessa e delle esigenze per servizi dell'azienda agraria in 1/15 di superficie locata per ciascun anno di locazione , qualora valutate senza la procedura di Piano di Sviluppo aziendale ovvero Piano Particolareggiato. a pag. 166 FABBRICATI AGRICOLI DI SERVIZIO AZIENDALE Sia specificato che tra i fabbricati di servizio aziendale sono compresi anche quelli funzionali allo svolgimento delle attività dellimprenditore agricolo così come definito allart. 1 del Dlgs. 18/05/2001 n° 228 Nel rinnovare la ns. disponibilità per i confronti che la S.V. volesse proporre, si porgono distinti saluti. Modena, lì 25/02/2002 Il Presidente |