| HOME | ORDINAMENTO | ENTI | ATTIVITÀ | AMBIENTE E TERRITORIO | LEGGI E CIRCOLARI | NOVITÀ |
COLLEGIO DEI PERITI AGRARI home DELLA PROVINCIA DI MODENA
4 4.1 URBANISTICA

4.1.20 Osservazioni alle previsioni
della revisione periodica del PRG


Collegio dei Periti Agrari della Provincia di Modena
C.so Vittorio Emanuele II, n. 113 — 41100 Modena-Tel. 059/223812-Fax: 059/220811
Sito Internet: http://web.tiscali.it/peragramo; E-Mail: periti-agrari-mo@libero.it

Prot. 25/2002

Alla c.a. Dott.ssa PALMA COSTI
Assessore all’Urbanistica
del Comune di Modena
Via Santi, n. 60 - 41100 MODENA

Oggetto: OSSERVAZIONI ALLA VARIANTE DEL P.R.G. DELIBERA N° 148 DEL 10/12/2001

Lo scrivente Collegio, presa visione degli elaborati relativi alla Variante di P.R.G.in oggetto , da Lei posti cortesemente in nostra disponibilità , per quanto attiene le zone agricole ,

OSSERVA

IN GENERALE

che il continuo modificarsi , infittirsi e distinguersi delle norme urbanistiche locali ( il PRG , il RE ecc.) è indicativo di un sistema di pianificazione territoriale che deve continuamente emendare sé stesso per gli eccessi restrittivi che via via deve riconoscere per consentire la fattibilità locale di costruzioni ed usi funzionali alle esigenze umane, si confida pertanto nella stabilizzazione delle Norme di PRG mediante la delimitazione dei divieti agli ambiti strettamente necessari.

IN PARTICOLARE

Sembra condizionante la conferma delle restrizioni , per le Zone Agricole E2 ed E 3 ( che costituiscono vasta parte del territorio del Comune di Modena , talora interessate dagli sviluppi autostradali e ferroviari epocali in corso o imminenti ) per la esclusione da possibili e significative iniziative di futuri ed auspicabili sviluppi economici e sociali relativi tra le altre , alla potenzialità di trasformazione e commercializzazione di prodotti agroalimentari aziendali ed interaziendali caratterizzanti l’alta pianura Modenese , questa scelta

  • conferma le previsioni di esclusione e/o di gravi limitazioni , aprioristiche, riduttive dell'ordinario stabilimento ,sviluppo , e commercializzazione delle produzioni agroalimentari - agroindustriali elitarie e tipiche locali , risultanti dal trinomio : agricoltura , ambiente , industria alimentare , necessarie per la valorizzazioni delle produzioni alimentari tipiche della tradizione locale nelle dimensioni economiche idonee al contesto degli investimenti e dei ricavi che il mercato globale , di cui anche Modena è parte , impone ;
  • ignora le previsioni di ammodernamento dell'attività agricola di cui al Dlgs 18/05/2001 n°228;
  • ignora l'opportunità che le attività industriali e commerciali ,afferenti prodotti alimentari , tipici locali , privi di controindicazioni ambientali , possano trovare collocazione consonante al prodotto da confezionare e commercializzare , proprio nelle stesse zone agricole della produzione di agricola di base , l'uva , ad esempio , per la produzione dell'aceto balsamico di Modena , quale continuazione , nell'età moderna , di sapori e scenari della tradizione modenese ;
  • conferma la pretesa di indurre la collocazione di attività industriali alimentari e commerciali , direttamente collegate con la storia , la cultura e la tradizione locale delle Genti che si sono susseguite sul territorio di Modena , in anonime , affollate , tumultuose per traffico ed artificiose aree industriali periferiche - gravate dai problemi da inquinamento delle polveri delle zone urbanizzate - solo in quanto aree a ciò destinate , pur sussistendo talora la concreta possibilità del decentramento appropriato delle attività agroalimentari nei casi ove si possa contemperare ambiente , storia , tradizione , sapori , occupazione ecc. senza alcuna controindicazione ;
  • discrimina e penalizza le aziende agrarie aventi una estensione superiore a 50 ettari , obbligando ad inutili contrasti per lungaggini e discrezionalità amministrative proprie della formazione del Piano Particolareggiato , per qualsivoglia singolo nuovo modesto ed autonomo edificio di servizio rurale che possa essere necessario alla gestione aziendale;

per quanto esposto sembra opportuno

che talune norme del PRG , in particolare per quanto attiene alle zone agricole , siano modificate così come segue:

Art.1.0 Sia premesso che " Le Norme Tecniche di Attuazione del PRG , in quanto cogenti , sono concepite in termini restrittivi , pertanto NON possono essere interpretate restrittivamente , bensì in termini funzionali al motivo per il quale sono state generate , adottate e rese operanti nell'esperienza concreta ; le determinazioni pertinenti più significative sono rese comprensibili ed accessibili a tutti gli operatori professionali del settore ed ai cittadini utenti attraverso la raccolta e l'esposizione pubblica in appositi distinti settori WEB "

ART. 14.7 Piano di Sviluppo Aziendale

Sia precisato che per la presentazione del Piano di Sviluppo Aziendale non è richiesta l’autorizzazione preventiva dell’Amministrazione Comunale e quali sono i criteri , per norma di PRG , in ragione dei quali il Piano viene approvato o respinto.

ART. 15.2 Ragguaglio degli standards Regionali di Piano

Punto 2. sia precisato in: omissis a….b…c…uno standars di piano anche per le zone agricole:

e insediamenti rurali 25 mq. di superficie di area cortiliva con 15 mq. di superficie utile ogni 1000 mq. di superficie territoriale .

Art. 34.3 DISCIPLINA DELLE ZONE ELEMENTARI B4

1. Le zone elementari B4 individuano gli edifici situati a gruppi o isolatamente in territorio extraurbano , non connessi STABILMENTE all’attività agricola .

Omissis…

5. Gli interventi di sostituzione edilizia sui fabbricati di cui ai sopra estesi commi 3 e 4. NON soggetti a vincolo conservativo , possono essere ubicati sia all’interno dell’originaria pianta dell’edificio sul lotto che all’esterno del medesimo mediante arretramento rispetto alla viabilità od altro .

Art. 37.0 Alla definizione della zona territoriale omogenea "E" sia aggiunto

a…b… c… e comunque tutte le attività proprie dell’imprenditore agricolo così come definito all’art. 1 del Dlgs. 18/05/2001 n° 228 , esplicitando che le previsioni di cui all'art. 29 del DPR 22/12/1986 n. 17 si applicano su tutte le zone agricole in quanto l'utilizzazione di prodotti extraziendali nei limiti della previsione di legge che delimitano fiscalmente l'attività agricola , NON configura attività interaziendale ( per escludere interpretazioni riduttive alle previsioni delle leggi nazionali)

Art.37.1 comma 2 in Zona E 2 ed E 3 siano eliminate le previsioni di esclusione :

e) delle strutture a servizio della meccanizzazione agricola
f) impianti interaziendali di conservazione e trasformazione dei prodotti agricoli
g) delle strade poderali o interpoderali di larghezza superiore a ml 4 ;

sia indicata la tipologia delle strade ammesse utilizzando la classificazione in proposito sprecisata dal DM delle infrastrutture e dei Trasporti in data 5/11/2001 , Supp. 0rd. n.5 GU del 4/01/2002 n.3 , ( categoria F - strade locali ambito extraurbano )

ART. 37.1 punti 3,5
….omissis….
in zona "E 2" e "E 3" sia ammessa la presentazione di Piani di Sviluppo Aziendale e Piani Particolareggiati di iniziativa privata limitatamente ad iniziative a basso impatto ambientale che escludano comunque ampliamento o nuova costruzione di allevamenti zootecnici intensivi.

ART. 37.3 La definizione di Centro Aziendale sia modificata come segue

  1. costituisce facoltà di ogni Azienda Agricola individuare un solo centro aziendale ove concertare tutte le possibilità edificatorie dei servizi dell’Azienda Agraria.
  2. omissis….., nuovi Centri Aziendali per l’allevamento di bestiame e simili potranno essere individuati esclusivamente nell’ambito di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato di iniziativa privata nelle zone E 1 .

ART. 37.3.3

Sia Ammessa direttamente l’estensione territoriale del Centro Aziendale esistente in riferimento alle classi dimensionali delle Aziende Agricole, utilizzando il criterio più favorevole tra quelli di seguito esposti così come segue:

1°criterio

a) per le aziende di estensione inferiore a 10Ha: 100% e 5.000 mq.
b) per le aziende di estensione da 10 a 30Ha: 300% e 15.000 mq.
c) per le aziende di estensione da 30 a 60Ha: 500% e 25.000 mq.
d) per le aziende di estensione superiore a 60 Ha: 600% con limite di 30.000 mq.

2°criterio
L'estensione del Centro aziendale , determinata ai sensi del precedente 2. , può essere accresciuta mediante la costituzione di un lotto/area edificabile che comprenda il centro aziendale preesistente ove realizzare fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze aziendali , da costruirsi su un unico lotto di terreno ,da articolare in conformità alle esigenze aziendali , da dimensionarsi in ragione di mq. 500 di lotto/area edificabile per ciascun ettaro di superficie aziendale , per un massimo di superficie edificata coperta per servizi dell'azienda agraria nel rapporto di 0,6 mq/mq di superficie del lotto aziendale così dimensionato , da individuarsi da parte della proprietà nell’ambito del più appropriato assetto territoriale ed agrario dell'azienda , senza che ciò implichi la redazione di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato.

ART. 37.4.1 (terzo comma)

All’interno dei fabbricati esistenti con parziale o totale destinazione residenziale, o a stalla e fienile soggetti a vincolo conservativo, sia ammessa nel rispetto del volume esistente la realizzazione di abitazioni oltre a quelle già esistenti; nel limite di n° 1 alloggio, anche per famiglia polinucleata (con n° 2 cucine), ogni 450 mc di fabbricato promiscuo.

ART. 37.4.8 Sia modificato con l'aggiunta di una lettera g) che prevede che All’esterno del centro aziendale, in alternativa all'estensione del Centro Aziendale , ovvero per le aziende agrarie che sono prive del Centro Aziendale, oltre alle previsioni di cui alle lettere a,b,c,d,e, sia ammessa la costruzione dei servizi dell’Azienda Agraria di seguito indicati:fabbricati per servizi rustici proporzionati alle esigenze ed agli standards di cui all’art. 15.2, da costruirsi anche su diversi lotti di terreno in adiacenza a fabbricati preesistenti da dimensionarsi in ragione di mq. 15 mq di SU ogni 1000 mq di superficie territoriale aziendale , in conformità agli standars di cui all'art.15.2 , senza che ciò implichi la redazione di Piano di Sviluppo Aziendale o Piano Particolareggiato.

ART. 37.5.1 Ai fini del computo del rapporto tra peso vivo allevato e superficie aziendale, sia riconosciuto che qualora la durata della locazione sia inferiore ai 15 anni, la superficie sia computata in 1/15 anni x 3 anni di locazione = Ha 2 arrotondati come fosse terreno in proprietà o in affitto per 15 anni) ovvero il riconoscimento della disponibilità di superficie in affitto quale parte integrante dell’azienda sia regimato da apposita convenzione.

ART. 37.6.3 Lettera b) sia definito così come segue:

b) superficie utile: incremento massimo del 20% (in analogia con le previsioni di cui al punto 37.7.2) della superficie utile esistente alla data di adozione delle presenti NTA in conformità ai criteri ed obiettivi quali — quantitativi di riferimento di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n° 641 del 11/05/98.

ART. 37.9.1

Sia eliminata la obbligatorietà del Piano Particolareggiato per le Aziende aventi una estensione superiore 50 Ha anche se queste intendono realizzare ampliamenti all’interno ed all’esterno del centro aziendale.

Art. 37.10 - RECUPERO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI DISMESSI

  1. Negli immobili destinati ad allevamenti zootecnicí privi di collegamento funzionale con proporzionali terreni agrari in proprietà da almeno due anni, sono ammesse trasformazioni edilizie o dell'uso per realizzare nuove unità immobiliari con destinazione abitativa, previa demolizione di tutte le sole strutture adibite all'attività di allevamento, ad eccezione di quelle assoggettate a vincolo conservativo. Il calcolo della superficie coperta esclude, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1978, n. 47 e successive notificazioni ed integrazioni, tettoie, baracche e manufatti precari.

Omissis…

3. Sia ammessa le realizzazione fino ad un massimo di quattro abitazioni di mq 100 ciascuna di superficie utile ogni 1000 mq di superficie coperta oggetto di demolizione , con esclusione di incremento di volume rispetto all'esistente da demolire.

ovvero

3. Le nuove abitazioni e i relativi servizi devono essere ubicati in uno od al massimo due edífici, di altezza massima di un piano, oltre il piano terra e di 8,50 ml di altezza nel limite della riedificazione del 50% del volume esistente da demolire.

NEL GLOSSARIO

A pag.163

ABITAZIONE. Si chiede di specificare che l'abitazione ,quale singola unità immobiliare, può anche costituire residenza preordinata per la famiglia polinucleata , costituita da due nuclei della stessa famiglia , ( esempio: 1) nucleo i coniugi anziani + 2) nucleo il figlio/a di questi con coniuge e figli ) ove ciascuno nucleo possa disporre di una propria cucina ed accesso indipendente , escludendo che in ragione di detta disponibilità possa assumersi sussistere la preordinazione alla suddivisione dell'unità immobiliare in due abitazioni autonome da considerarsi come tali ai fini urbanistici ;

in alternativa alla specificazione sopra indicata , si chiede di eliminare dal glossario ad ABITAZIONE il secondo comma ovvero di precisare che detto secondo comma è specifico delle residenze in zona urbana.

a pag. 165

AZIENDA AGRICOLA ORGANIZZATA. Sia specificato che i terreni condotti in affitto concorrono alla consistenza economica-produttiva dell’Azienda ed a definirne l'ordinaria incidenza territoriale della stessa e delle esigenze per servizi dell'azienda agraria in 1/15 di superficie locata per ciascun anno di locazione , qualora valutate senza la procedura di Piano di Sviluppo aziendale ovvero Piano Particolareggiato.

a pag. 166

FABBRICATI AGRICOLI DI SERVIZIO AZIENDALE

Sia specificato che tra i fabbricati di servizio aziendale sono compresi anche quelli funzionali allo svolgimento delle attività dell’imprenditore agricolo così come definito all’art. 1 del Dlgs. 18/05/2001 n° 228

Nel rinnovare la ns. disponibilità per i confronti che la S.V. volesse proporre, si porgono distinti saluti.

Modena, lì 25/02/2002

Il Presidente
P.A. Attilio Tabacchi


intestazione


COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLA PROVINCIA DI MODENA