NORME GENERALI
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina
dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove,
delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale,
agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo,
chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito
industriale, psicologo.
2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano
l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita'
attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna
professione.
Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali
1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti
professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e
competenza acquisita mediante il percorso formativo.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi
professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello
del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.
3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di
studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo
professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.
Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali
1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali
corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.
2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle
sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori
in relazione allo specifico percorso formativo.
3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le
competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu'
altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di
iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento
del relativo esame di Stato.
4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario
titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore
della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a
seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle
prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono
accedere.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad
un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente
attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente
settore della sezione B.
Art. 4.
Norme organizzative generali
1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente
regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a
livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite
le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al
numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene
determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle
componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento
alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo
per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti
appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista
assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18,
legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno
definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in
sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.
Art. 5.
Esami di Stato
1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la
sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B,
fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.
2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove
scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale.
Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono
dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro
che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato
sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini
o collegi professionali.
3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica
l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di
ciascuna professione.
4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla
composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di
espletamento delle prove d'esame.
Art. 6.
Tirocinio
1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in
tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita'
stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le
universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di
cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli
enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica
superiore.
2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per
l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla
sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro
competente sentiti gli ordini e collegi.
Art. 7.
Valore delle classi di laurea
1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio
dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico
valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato,
indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.
2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di
laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita'
alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli
previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli
esami di Stato.
Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi
conseguiti in conformita' al precedente ordinamento
1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie
contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o
conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli
esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi
relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la
necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.
2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna
professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale
indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale
titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.
3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono
ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata
al presente regolamento.
Titolo secondo
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attivita' professionali
Art. 9.
Attivita' professionali
1. L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo
II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto
dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.
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Capo II
Professione di dottore agronomo e dottore forestale
Art. 10.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo di dottore
agronomo e dottore forestale.
3. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
a) agronomo e forestale;
b) zoonomo;
c) biotecnologico agrario.
4. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agronomo e forestale iunior;
b) zoonomo;
c) biotecnologo agrario.
5. L'iscrizione all'albo professionale dell'ordine dei dottori
agronomi e dottori forestali e' accompagnata, rispettivamente, dalle
dizioni "sezione A - dottori agronomi e dottori forestali" e "sezione
B - agronomi e forestali iuniores", "sezione B - zoonomi", "sezione B
- biotecnologi agrari".
Art. 11.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2,
restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nei commi 2, 3 e 4,
le altre attivita' previste dall'articolo 2 della legge 10 febbraio
1992, n. 152.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione B, settore agronomo e forestale, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni, gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attivita':
a) la progettazione di elementi dei sistemi agricoli,
agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali, animali e
silvicolturali, delle trasformazioni alimentari, della
commercializzazione dei relativi prodotti, della ristorazione
collettiva, dell'agriturismo e del turismo rurale, della difesa
dell'ambiente rurale e naturale, della pianificazione del territorio
rurale, del verde pubblico e privato, del paesaggio;
c) la collaborazione alla progettazione dei sistemi complessi,
agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali;
d) le attivita' estimative relative alle materie di competenza;
e) le attivita' catastali, topografiche e cartografiche;
f) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di beni e mezzi tecnici agricoli, agroalimentari,
forestali e della difesa ambientale;
g) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza;
h) la certificazione di qualita' e le analisi delle produzioni
vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonche'
quella ambientale;
i) le attivita' di difesa e di recupero dell'ambiente, degli
ecosistemi agrari e forestali, la lotta alla desertificazione,
nonche' la conservazione e valorizzazione della biodiversita'
vegetale, animale e dei microrganismi.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione B, settore zoonomo, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni
gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti attivita':
a) la pianificazione aziendale e industriale nel settore delle
produzioni animali;
b) la consulenza nei settori delle produzioni animali, delle
trasformazioni e della commercializzazione dei prodotti di origine
animale;
c) la direzione di aziende zootecniche, faunistiche e venatorie e
dell'acquacoltura;
d) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale, alla
produzione di beni e mezzi tecnici del settore delle produzioni
animali;
e) la certificazione del benessere animale;
f) la riproduzione animale, comprendente le attivita' di
inseminazione strumentale e di impianto embrionale in tutte le specie
zootecniche e di sincronizzazione dei calori;
g) l'esecuzione delle terapie negli animali zootecnici, sotto il
controllo e la guida del medico veterinario;
h) le attivita' di difesa dell'ambiente e di conservazione della
biodiversita' animale e dei microrganismi.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti alla
sezione B, settore biotecnologico agrario, ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le seguenti
attivita':
a) la consulenza nei settori delle produzioni vegetali ed
animali, con particolare riferimento all'impiego corretto di
biotecnologie;
b) la consulenza per la certificazione della qualita' genetica
dei prodotti alimentari sia per gli animali che per l'uomo, in
particolare per la tracciabilita' di organismi geneticamente
modificati (OGM) nelle filiere agroalimentari;
c) la consulenza nei settori delle tecnologie e trasformazioni
alimentari e dei prodotti agricoli non alimentari con particolare
riferimento al corretto impiego di biotecnologie;
d) la certificazione con l'impiego di biotecnologie innovative
della qualita' e del controllo nella sanita' e provenienza dei
prodotti agricoli, compresi quelli per l'alimentazione umana e
animale;
e) le consulenze relative all'uso di biotecnologie per la
certificazione varietale degli organismi vegetali;
f) la consulenza per l'uso di biotecnologie innovative per la
diagnostica di patologie virali, batteriche e fungine nei vegetali;
g) la consulenza per il monitoraggio ambientale in campo
agroalimentare, mediante l'uso di tecniche biotecnologiche
innovative;
h) le attivita' di assistenza tecnica, contabile e fiscale alla
produzione di mezzi tecnici dei settori delle biotecnologie
innovative negli ambiti agroalimentari;
i) il patrocinio nelle commissioni tributarie per le materie di
competenza.
Art. 12.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relativa prova
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso di
laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
b) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) classe 7/S - Biotecnologie agrarie;
d) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e il territorio;
e) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
f) classe 74/S - Scienze e gestione delle risorse rurali e
forestali;
g) classe 77/S - Scienze e tecnologie agrarie;
h) classe 78/S - Scienze e tecnologie agroalimentari;
i) classe 79/S - Scienze e tecnologie agrozootecniche;
l) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
m) classe 88/S - Scienze per la cooperazione allo sviluppo.
3. L'esame di Stato e' articolato in due prove scritte, una prova
pratica e una orale. Le prove di esame di Stato per l'accesso alla
sezione A vertono sugli stessi argomenti previsti per l'accesso alla
sezione B, prevedendo una maggiore complessita' correlata alla piu'
elevata competenza professionale.
Art. 13.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relativa prova
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione al settore agronomo e forestale:
1) classe 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) classe 20 - Scienze e tecnologie agrarie, agroalimentari e
forestali;
b) per l'iscrizione al settore zoonomo:
1) classe 40 - Scienze e tecnologie zootecniche e delle
produzioni animali;
c) per l'iscrizione al settore biotecnologico agrario:
1) classe 1 - Biotecnologie.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prima prova scritta concernente le tecnologie nei settori
delle produzioni vegetali, produzioni animali, gestione
silvocolturale, trasformazioni agroalimentari e biotecnologie
agrarie;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti il
corso di laurea e il relativo percorso formativo;
c) una prova pratica articolata:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico,
in un elaborato di pianificazione territoriale ambientale ovvero in
un progetto di un'opera semplice di edilizia rurale corredati da
analisi economico estimative ed eseguiti con "Computer Aided Design"
(CAD); analisi e certificazione di qualita' dei prodotti
agroalimentari;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale,
in un progetto di massima dell'impianto o recupero di bosco con le
opere edilizie necessarie, corredato da disegni ed elaborati
economico estimativi; analisi e certificazione di qualita' dei
prodotti agroalimentari;
3) per il settore zoonomo, in un piano di assistenza tecnica
per un'azienda zootecnica corredato da analisi economica e da piani
di alimentazione eseguiti con l'ausilio dello strumento informatico;
4) per il settore biotecnologico agrario in un'analisi di acidi
nucleici o di proteine di organismi vegetali o animali o di prodotti
derivati e nella interpretazione dei risultati anche con l'impiego
dello strumento informatico;
d) una prova orale concernente in generale la conoscenza della
legge e della deontologia professionale. Inoltre:
1) per il settore agronomo e forestale - indirizzo agronomico,
essa verte sulla conoscenza dell'agronomia generale, delle
coltivazioni erbacee ed arboree, della loro difesa dagli agenti
infettivi e dai parassiti microbici, vegetali e animali, delle
produzioni animali, dell'economia aziendale, dell'estimo rurale e del
catasto, delle principali tecnologie delle trasformazioni alimentari,
delle scienze del territorio, dell'idraulica agraria, della
meccanizzazione agraria, dell'edilizia rurale, del diritto agrario e
della principale legislazione nazionale ed europea relativa al
settore agro-alimentare;
2) per il settore agronomo e forestale - indirizzo forestale,
essa verte sulla silvicoltura generale e speciale, sulla difesa degli
ecosistemi forestali dai parassiti microbici, animali e vegetali,
sulle tecniche dell'agricoltura montana, sull'agrosilvopastoralismo,
sulla zootecnia degli animali selvatici, sull'acquacoltura montana,
sull'economia e sull'estimo forestale e dendrometria, sulla
tecnologia del legno e delle industrie silvane, sulle sistemazioni
idraulico forestali, sulla pianificazione del territorio forestale,
sulle costruzioni forestali, sulla meccanizzazione forestale e sui
cantieri, sulle fonti del diritto forestale e sulle principali leggi
che regolano il settore in Italia e nella Unione europea;
3) per il settore zoonomo essa verte sulla conoscenza
dell'agronomia generale e delle coltivazioni foraggere, del
miglioramento genetico degli animali zootecnici, dell'alimentazione e
nutrizione animale, delle tecnologie di allevamento di tutte le
specie zootecniche, della tecnica mangimistica, dell'ispezione degli
alimenti di origine animale, dell'igiene degli allevamenti e delle
principali patologie animali, della riproduzione animale, delle
tecnologie di trasformazione dei prodotti di origine animale, della
certificazione e tracciabilita' delle filiere dei prodotti di origine
animale, della meccanizzazione zootecnica, dell'economia zootecnica e
della principale legislazione zootecnica in Italia e nella Unione
europea;
4) per il settore biotecnologico agrario essa verte sulla
conoscenza della biochimica agraria e della fisiologia delle piante
coltivate, delle principali caratteristiche delle molecole
informazionali, della agronomia generale, delle coltivazioni erbacee
e arboree, della zootecnica generale, della difesa delle piante da
patogeni vegetali e animali, delle principali trasformazioni
agroalimentani, dell'economia aziendale e della legislazione
nazionale ed europea relativa al settore biotecnologico agrario.
Art. 14.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei dottori agronomi e
dottori forestali sono iscritti nella sezione A dell'albo dei dottori
agronomi e dottori forestali.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A.
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Capo III
Professione di architetto, pianificatore paesaggista e conservatore
Art. 15.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli architetti, che assume
la denominazione: "Ordine degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori", sono istituite la sezione A e la sezione B.
2. La sezione A e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione territoriale;
c) paesaggistica;
d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali.
3. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta
il titolo di pianificatore territoriale;
c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di
paesaggista;
d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni
architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei
beni architettonici ed ambientali.
4. La sezione B e' ripartita nei seguenti settori:
a) architettura;
b) pianificazione.
5. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di
architetto iunior;
b) agli iscritti nel settore "pianificazione" spetta il titolo di
pianificatore iunior.
6. L'iscrizione all'albo professionale e' accompagnata dalle
dizioni: "sezione A - settore architettura", "sezione A - settore
pianificazione territoriale", "sezione A - settore paesaggistica",
"sezione A - settore conservazione dei beni architettonici ed
ambientali", "sezione B - settore architettura", "sezione B - settore
pianificazione".
Art. 16.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti
di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e
attribuzioni gia' stabilite dalla vigente normativa, le attivita'
gia' stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la
professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano
l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "pianificazione territoriale":
a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente
e della citta';
b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e
specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e
ambientali, il coordinamento e la gestione di attivita' di
valutazione ambientale e di fattibilita' dei piani e dei progetti
urbani e territoriali;
c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e
territoriale.
3. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "paesaggistica":
a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
b) la redazione di piani paesistici;
c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla
legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti
edilizie.
4. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A - settore "conservazione dei beni architettonici ed
ambientali":
a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni
architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e
delle tecniche miranti alla loro conservazione.
5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa:
a) per il settore "architettura":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
misura, la contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni
civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica.
b) per il settore "pianificazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze volte al
concorso e alla collaborazione alle attivita' di pianificazione;
2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per
l'analisi e la gestione della citta' e del territorio;
3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed
ambientale;
4) procedure di gestione e di valutazione di atti di
pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.
Art. 17.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) classe 54/S - Pianificazione territoriale urbanistica e
ambientale;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) classe 3/S - Architettura del paesaggio;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile;
3) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il
territorio;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni
architettonici ed ambientali":
1) classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e
ambientali;
2) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per l'iscrizione nel settore "architettura":
1) una prova pratica avente ad oggetto la progettazione di
un'opera di edilizia civile o di un intervento a scala urbana;
2) una prova scritta relativa alla giustificazione del
dimensionamento strutturale o insediativo della prova pratica;
3) una seconda prova scritta vertente sulle problematiche
culturali e conoscitive dell'architettura;
4) una prova orale consistente nel commento dell'elaborato
progettuale e nell'approfondimento delle materie oggetto delle prove
scritte, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
b) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni della citta' e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta in materia di legislazione urbanistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
c) per l'iscrizione nel settore "paesaggistica":
1) una prova pratica avente ad oggetto le tematiche
paesaggistiche ed ambientali;
2) una prova scritta su temi di cultura ambientale e
paesaggistica;
3) una discussione sulle materie oggetto della prova scritta e
pratica, nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia
professionale;
d) per l'iscrizione nel settore "conservazione dei beni
architettonici e ambientali":
1) due prove scritte su temi di cultura e tecnica della
conservazione;
2) una discussione sulle materie oggetto delle prove scritte,
nonche' sugli aspetti di legislazione e deontologia professionale.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
scritta che abbia ad oggetto materie per le quali gia' sia stata
verificata l'idoneita' del candidato nell'accesso al settore di
provenienza.
5. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
Art. 18.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore "architettura":
1) classe n. 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) classe n. 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore "pianificazione":
1) classe n. 7 - Urbanistica e scienze della pianificazione
territoriale e ambientale;
2) classe n. 27 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la
natura.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) per il settore "architettura":
1) una prova pratica consistente nello sviluppo grafico di un
progetto esistente o nel rilievo a vista, e nella stesura grafica di
un particolare architettonico;
2) una prova scritta avente ad oggetto la valutazione
economico-quantitativa della prova pratica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte, e
in legislazione e deontologia professionale;
b) per il settore "pianificazione":
1) una prova pratica avente ad oggetto l'analisi tecnica dei
fenomeni della citta' e del territorio o la valutazione di piani e
programmi di trasformazione urbana, territoriale ed ambientale;
2) una prova scritta vertente sull'analisi e valutazione della
compatibilita' urbanistica di un'opera pubblica;
3) una seconda prova scritta consistente in un tema o prova
grafica nelle materie caratterizzanti il percorso formativo;
4) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte e
in legislazione e deontologia professionale.
4. Nel caso vengano attivate, con apposite convenzioni fra ordini
ed universita', attivita' strutturate di tirocinio professionale,
adeguatamente regolamentate ed aventi una durata massima di un anno,
la partecipazione documentata a tali attivita' esonera dalla prova
pratica.
Art. 19.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli architetti sono
iscritti nella sezione A, settore "architettura".
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi alla sezione A, settore "architettura".
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi alla sezione A, settore
"architettura".
4. I possessori dei diplomi di laurea regolati dall'ordinamento
previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma
95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a sostenere
l'esame di Stato per l'iscrizione nei settori previsti dall'articolo
14, comma 2, secondo le seguenti corrispondenze:
a) per l'iscrizione nel settore "pianificazione territoriale", la
laurea in scienze ambientali e la laurea in pianificazione
territoriale ed urbanistica;
b) per l'iscrizione nel settore conservazione dei beni
architettonici e ambientali, la laurea in storia e conservazione dei
beni architettonici e ambientali.
......OMISSIS...............OMISSIS.............................
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Capo VIII
Professione di geologo
Art. 40.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine dei geologi sono istituite
la sezione A e la sezione B.
2. Agli iscritti nella sezione A spetta il titolo professionale di
geologo.
3. Agli iscritti nella sezione B spetta il titolo professionale di
geologo iunior.
4. L'iscrizione all'albo dei geologi e' accompagnata dalle dizioni:
"sezione dei geologi", "sezione dei geologi iuniores".
Art. 41.
Attivita' professionali
1. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, oltre alle attivita' indicate nel comma 2,
in particolare le attivita' implicanti assunzioni di responsabilita'
di programmazione e di progettazione degli interventi geologici e di
coordinamento tecnico-gestionale, nonche' le competenze in materia di
analisi, gestione, sintesi ed elaborazione dei dati relativi alle
seguenti attivita', anche mediante l'uso di metodologie innovative o
sperimentali:
a) il rilevamento e la elaborazione di cartogafie geologiche,
tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con
particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali,
anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
b) l'individuazione e la valutazione delle pericolosita'
geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei
rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti
cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli
interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso
l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici; le indagini e consulenze geologiche ai fini
della relazione geologica per le opere di ingegneria civile mediante
la costruzione del modello geologico-tecnico; la programmazione e
progettazione degli interventi geologici e la direzione dei lavori
relativi, finalizzati alla redazione della relazione geologica;
d) il reperimento, la valutazione e gestione delle georisorse,
comprese quelle idriche, e dei geomateriali d'interesse industriale e
commerciale compresa la relativa programmazione, progettazione e
direzione dei lavori; l'analisi, la gestione e il recupero dei siti
estrattivi dimessi;
e) le indagini e la relazione geotecnica;
f) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali per gli aspetti geologici, e le attivita' geologiche
relative alla loro conservazione;
g) la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e
per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico,
con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi
e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la
costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione
territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative
misure di salvaguardia, nonche' per la tutela, la gestione e il
recupero delle risorse ambientali; la gesione dei predetti strumenti
di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi
geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali;
h) gli studi d'impatto ambientali per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) e per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
limitatamente agli aspetti geologici;
i) rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici,
ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici caratterizzanti
e la dinamica dei litorali; il Telerilevamento e i Sistemi
Informativi Territoriali (SIT);
l) le analisi, la caratterizzazione fisicomeccanica e la
certificazione dei materiali geologici;
m) le indagini geopedologiche e le relative elaborazioni
finalizzate a valutazioni di uso del territorio;
n) le analisi geologiche, idrogeologiche, geochimiche delle
componenti ambientali relative alla esposizione e vulnerabilita' a
fattori inquinanti e ai rischi conseguenti; l'individuazione e la
definizione degli interventi di mitigazione dei rischi;
o) il coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e
mobili limitatamente agli aspetti geologici;
p) la funzione di Direttore responsabile in tutte le attivita'
estrattive a cielo aperto, in sotterraneo, in mare;
q) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche e
geochimiche;
r) la funzione di Direttore e Garante di laboratori geotecnici;
s) le attivita' di ricerca.
2. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti
nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1,
comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, le attivita' di acquisizione e
rappresentazione dei dati di campagna e di laboratorio, con metodi
diretti e indiretti, quali:
a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e
tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information
System" (GIS);
b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla
individuazione della pericolosita' geologica e ambientale ai fini
della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo
coordinamento di strutture tecnico gestionali;
c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche
con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione
tecnico geologica;
d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese
quelle idriche;
e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed
ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla
predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e
territoriale;
g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto
Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed
atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoclimatici
caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
i) le analisi dei materiali geologici;
l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa
rappresentazione cartografica;
m) la funzione di Direttore responsabile nelle attivita'
estrattive con ridotto numero di addetti;
n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche,
mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.
Art. 42.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) classe 82/S - Scienze e tecnologie per l'ambiente e
territorio;
b) classe 85/S - Scienze geofisiche;
c) classe 86/S - Scienze geologiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti teorici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, geotecnica, tecnica e pianificazione
urbanistica, idraulica agraria e sistemazioni idraulico forestali,
ingegneria e sicurezza degli scavi, diritto amministrativo;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica, avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a), nonche' la geologia stratigrafica e sedimentologia, e la
geologia strutturale, con particolare riguardo alla lettura,
interpretazione ed elaborazione di carte e sezioni geologiche.
Art. 43.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea nella classe 16 - Scienze della terra.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta concernente gli aspetti tecnici delle
seguenti materie: geografia fisica, geomorfologia, geologia
applicata, georisorse minerarie e applicazioni
mineralogiche-petrografiche per l'ambiente e i beni culturali,
geofisica applicata, oceanografia e fisica dell'atmosfera, topografia
e cartografia, chimica dell'ambiente e dei beni culturali, pedologia;
b) una seconda prova scritta concernente gli aspetti applicativi
delle materie di cui alla lettera a);
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica avente ad oggetto le materie di cui alla
lettera a).
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla prova
pratica, nonche' dalla seconda prova scritta.
Art. 44.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine dei geologi sono iscritti
nella sezione A dell'albo geologi.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo dei geologi.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo dei
geologi.
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Capo IX
Professione di ingegnere
Art. 45.
Sezioni e titoli professionali
1. Nell'albo professionale dell'ordine degli ingegneri sono
istituite la sezione A e la sezione B. Ciascuna sezione e' ripartita
nei seguenti settori:
a) civile e ambientale;
b) industriale;
c) dell'informazione.
2. Agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione.
3. Agli iscritti nella sezione B spettano i seguenti titoli
professionali:
a) agli iscritti al settore civile e ambientale, spetta il titolo
di ingegnere civile e ambientale iunior;
b) agli iscritti al settore industriale, spetta il titolo di
ingegnere industriale iunior;
c) agli iscritti al settore dell'informazione, spetta il titolo
di ingegnere dell'informazione iunior.
4. L'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri e'
accompagnata dalle dizioni: "sezione degli ingegneri - settore civile
e ambientale"; "sezione degli ingegneri - settore industriale";
"sezione degli ingegneri - settore dell'informazione"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore civile e ambientale"; "sezione degli
ingegneri iuniores - settore industriale"; "sezione degli ingegneri
iuniores - settore dell'informazione".
Art. 46.
Attivita' professionali
1. Le attivita' professionali che formano oggetto della professione
di ingegnere sono cosi' ripartite tra i settori di cui all'articolo
45, comma 1:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto
ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e
di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il
disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e
impianti civili e per l'ambiente e il territorio;
b) per il settore "ingegneria industriale": la pianificazione, la
progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il
collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di
macchine, impianti industriali, di impianti per la produzione,
trasformazione e la distribuzione dell'energia, di sistemi e processi
industriali e tecnologici, di apparati e di strumentazioni per la
diagnostica e per la terapia medico-chirurgica;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione": la
pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori,
la stima, il collaudo e la gestione di impianti e sistemi
elettronici, di automazione e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni.
2. Ferme restando le riserve e le attribuzioni gia' stabilite dalla
vigente normativa e oltre alle attivita' indicate nel comma 3,
formano in particolare oggetto dell'attivita' professionale degli
iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2, le attivita', ripartite tra i tre settori
come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie
avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione
lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o
innovativi.
3. Restando immutate le riserve e le attribuzioni gia' stabilite
dalla vigente normativa, formano oggetto dell'attivita' professionale
degli iscritti alla sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1, comma 2:
a) per il settore "ingegneria civile e ambientale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le
opere pubbliche;
2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la
contabilita' e la liquidazione relative a costruzioni civili
semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e
storica e i rilievi geometrici di qualunque natura;
b) per il settore "ingegneria industriale":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di macchine e impianti, comprese
le opere pubbliche;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti macchine e impianti;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o di singoli componenti di macchine, di impianti e
di sistemi, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva;
c) per il settore "ingegneria dell'informazione":
1) le attivita' basate sull'applicazione delle scienze, volte
al concorso e alla collaborazione alle attivita' di progettazione,
direzione lavori, stima e collaudo di impianti e di sistemi
elettronici, di automazioni e di generazione, trasmissione ed
elaborazione delle informazioni;
2) i rilievi diretti e strumentali di parametri tecnici
afferenti impianti e sistemi elettronici;
3) le attivita' che implicano l'uso di metodologie
standardizzate, quali la progettazione, direzione lavori e collaudo
di singoli organi o componenti di impianti e di sistemi elettronici,
di automazione e di generazione, trasmissione ed elaborazione delle
informazioni, nonche' di sistemi e processi di tipologia semplice o
ripetitiva.
Art. 47.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione A e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione A e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea specialistica in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di
laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE;
2) classe 28/S - Ingegneria civile;
3) classe 38/S - Ingegneria per l'ambiente e per il territorio;
b) per il settore industriale:
1) classe 25/S - Ingegneria aerospaziale e astronautica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 27/S - Ingegneria chimica;
4) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
5) classe 31/S - Ingegneria elettrica;
6) classe 33/S - Ingegneria energetica e nucleare;
7) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
8) classe 36/S - Ingegneria meccanica;
9) classe 37/S - Ingegneria navale;
10) classe 61/S - Scienza e ingegneria dei materiali;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 23/S - Informatica;
2) classe 26/S - Ingegneria biomedica;
3) classe 29/S - Ingegneria dell'automazione;
4) classe 30/S - Ingegneria delle telecomunicazioni;
5) classe 32/S - Ingegneria elettronica;
6) classe 34/S - Ingegneria gestionale;
7) classe 35/S - Ingegneria informatica.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Gli iscritti nella sezione B ammessi a sostenere l'esame di
Stato per l'ammissione alla sezione A sono esentati dalla seconda
prova scritta, purche' il settore di provenienza coincida con quello
per il quale e' richiesta l'iscrizione.
5. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta nelle materie caratterizzanti il settore per
il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione nelle materie
caratterizzanti il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
Nota all'art. 47:
- Per la direttiva 85/384/CEE si veda la nota all'art.
17.
Art. 48.
Esami di Stato per l'iscrizione nella sezione B e relative prove
1. L'iscrizione nella sezione B e' subordinata al superamento di
apposito esame di Stato.
2. Per l'ammissione all'esame di Stato e' richiesto il possesso
della laurea in una delle seguenti classi:
a) per il settore civile e ambientale:
1) classe 4 - Scienze dell'architettura e dell'ingegneria
edile;
2) classe 8 - Ingegneria civile e ambientale;
b) per il settore industriale:
1) classe 10 - Ingegneria industriale;
c) per il settore dell'informazione:
1) classe 9 - Ingegneria dell'informazione;
2) classe 26 - Scienze e tecnologie informatiche.
3. L'esame di Stato e' articolato nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una seconda prova scritta nelle materie relative ad uno degli
ambiti disciplinari, a scelta del candidato, caratterizzanti la
classe di laurea corrispondente al percorso formativo specifico;
c) una prova orale nelle materie oggetto delle prove scritte ed
in legislazione e deontologia professionale;
d) una prova pratica di progettazione nelle materie relative ad
uno degli ambiti disciplinari, a scelta del candidato,
caratterizzanti la classe di laurea corrispondente al percorso
formativo specifico.
4. Per gli iscritti ad un settore che richiedono l'iscrizione ad un
altro settore della stessa sezione l'esame di Stato e' articolato
nelle seguenti prove:
a) una prova scritta relativa alle materie caratterizzanti il
settore per il quale e' richiesta l'iscrizione;
b) una prova pratica di progettazione in materie caratterizzanti
il settore per il quale e' richiesta l'iscrizione.
Art. 49.
Norme finali e transitorie
1. Gli attuali appartenenti all'ordine degli ingegneri vengono
iscritti nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
2. Coloro i quali sono in possesso dell'abilitazione professionale
alla data di entrata in vigore del presente regolamento possono
iscriversi nella sezione A dell'albo degli ingegneri, nonche' nel
settore, o nei settori, per il quale ciascuno di essi dichiara di
optare.
3. Coloro i quali conseguono l'abilitazione professionale all'esito
di esami di Stato indetti prima della data di entrata in vigore del
presente regolamento possono iscriversi nella sezione A dell'albo
degli ingegneri, nonche' nel settore, o nei settori, per il quale
ciascuno di essi dichiara di optare.
...............OMISSIS..............OMISSIS.......................
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Capo XI
Art. 55.
Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale
1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra,
perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e
tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della
legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di
un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali
riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di
Stato.
2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le
seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20,
27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4,
7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e
telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione:
industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare;
industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).
3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le
predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico
diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi
albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e
formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della
pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di
attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della
durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a
sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste
dall'albo cui si chiede di accedere.
4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta
il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato,
geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale
laureato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21
Nota all'art. 55:
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro
in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione
31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione
dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore
(IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge
17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti,
delega al Governo per il riordino degli incentivi
all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL,
nonche' disposizioni per il riordino degli enti
previdenziali):
"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e
non occupati, nell'ambito del sistema di formazione
integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della
istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale
si accede di norma con il possesso del diploma di scuola
secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai
Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della
previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata
di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono
definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per
coloro che non sono in possesso del diploma di scuola
secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi
dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra
i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i
criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e
titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i
crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita'
della loro certificazione e utilizzazione, a norma
dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi
dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che
garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla
base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della
pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale
e dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali
mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
universita', scuole medie superiori, enti pubblici di
ricerca, centri e agenzie di formazione professionale
accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno
1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro
associati anche in forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di
cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo
un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e'
valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo sono
programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della
legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse
preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica
istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo
dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di
bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse
pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente
articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle
competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo
quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al
presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai
corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".
TABELLA A
pag. 23
pag. 24
pag. 25
pag. 26
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della
pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato
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