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Aggiornamento procedura DOCFA

Agenzia del Territorio
Direzione Centrale Cartografia Catasto e Pubblicità Immobiliare
Area Servizi Catastali

Roma, 3 LUG. 2007
Prot. nº 52357
Allegati 1

Oggetto: Aggiornamento procedura DOCFA.

Si porta a conoscenza di Codesti Consigli nazionali professionali che a partire dal 6/6/07 è stato reso disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio la versione 3.0.5 del pacchetto Docfa, per la compilazione degli atti tecnici del catasto urbano, che consente di dichiarare la motivazione della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione, al fine di distinguere tra documenti ordinari, quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) già presenti sulla precedente versione, quelli relativi all'art. 2 del DL n. 262 del 3 ottobre 2006.

Le modalità cui attenersi per l'indicazione delle tipologie di documenti concernenti le nuove casistiche introdotte dal citato D.L. n. 262 sono state già esplicitate nelle circolari n. 4 e 7 dell'anno 2007. Si allega in ogni caso una nota tecnica di riepilogo, illustrativa anche delle modalità per lo scarico del download dal sito.

In relazione all'introduzione della nuova versione, si informa che a decorrere dal 1/8/2007 non saranno più accettati in front office o in via telematica documenti di aggiornamento prodotti con la precedente versione.

Confidando nel tradizionale spirito di collaborazione che caratterizza i rapporti con questa Agenzia si raccomanda di dare la massima diffusione della presente ai locali Ordini e Collegi professionali.

È gradita l'occasione per porgere distinti saluti.

IL DIRETTORE
Carlo Cannafoglia

Novità presenti nella versione 3.0.5 del pacchetto Docfa

Dal 6 giugno 2007 è disponibile sul sito dell'Agenzia del Territorio la versione 3.0.5 del pacchetto Docfa, per la compilazione degli atti tecnici del catasto urbano. La nuova versione introduce l'obbligatorietà di dichiarare la motivazione della dichiarazione di nuova costruzione o di variazione. Vengono distinti, oltre ai casi ordinari e quelli previsti ai sensi dei commi 336 e 340 della legge 311/2004 (Finanziaria 2005) già presenti sulla precedente versione, quelli relativi all'art. 2 del DL n. 262 del 3 ottobre 2006.

Nel dettaglio, per i nuovi accatastamenti, il documento Docfa viene distinto in:

  1. Dichiarazione ordinaria
  2. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L n. 311/04
  3. Fabbricato ex rurale - art. 2, comma 36 o 37, DL n. 262/06
  4. Fabbricato mai dichiarato - art. 2 comma 36, DL n. 262/06

L'opzione 1 riguarda le dichiarazioni ordinarie.

L'opzione 2 deve essere selezionata a fronte di atto di aggiornamento presentato a seguito delle notifica effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. La selezione di questa opzione facilita il riconoscimento degli atti presentati ai sensi del comma 336 ed agevola l'Ufficio del Territorio nella trasmissione al Comune competente dei dati di classamento degli immobili oggetto dell'aggiornamento, determinando la chiusura del procedimento.

L'opzione 3 deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano relativa a fabbricati iscritti al catasto terreni (rurali) per i quali siano venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, presentata ai sensi dell'art. 2, comma 36 o 37 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

L'opzione 4 deve essere selezionata per la dichiarazione di fabbricato urbano mai dichiarato in catasto, presentata ai sensi dell'art. 2, comma 36 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 9 febbraio 2007 pubblicato in G.U. n. 42 del 20 febbraio 2007).

Per le variazioni il documento Docfa viene distinto in:

  1. Dichiarazione ordinaria
  2. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 336, L n. 311/04
  3. Dichiarazione resa ai sensi dell'art. 1, comma 340, L n. 311/04
  4. Stralcio da categoria E - art. 2, comma 40, DL n. 262/06

L'opzione 1 riguarda le dichiarazione ordinarie.

L'opzione 2 deve essere selezionata a fronte di atto di aggiornamento presentato a seguito delle notifica effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 336, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la presenza di immobili di proprietà privata non dichiarati in catasto ovvero la sussistenza di situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie. La selezione di questa opzione facilita il riconoscimento degli atti presentati ai sensi del comma 336 ed agevola 1'Ufficio del Territorio nella trasmissione al Comune competente dei dati di classamento degli immobili oggetto dell'aggiornamento, determinando la chiusura del procedimento.

L'opzione 3 deve essere selezionata quando l'atto di aggiornamento è presentato a seguito della notifica effettuata dal Comune ai sensi dell'art. 1, comma 340, della legge 311/2004. Tale notifica viene inviata dai Comuni quando è constatata la mancanza, negli atti catastali, degli elementi necessari a determinare la superficie catastale. Il comma 340 stabilisce che la planimetria catastale dell'immobile oggetto della notifica venga presentata secondo le modalità stabilite dal D.M. 701/94. L'opzione viene resa selezionabile in automatico solo in abbinamento alla causale "per presentazione di planimetria mancante"

L'opzione 4 deve essere selezionata per la dichiarazione di variazione, per stralcio da categoria "E", cioè per il riclassamento di quelle porzioni di unità immobiliari, che finora facevano capo ad immobili censibili nel gruppo E (ad esclusione delle E/7 ed E/8), aventi autonomia funzionale e reddituale, ai sensi dell'art. 2, comma 40 del D.L. n. 262/2006 (Provvedimento Agenzia del Territorio del 2 gennaio 2007 pubblicato in G.U. n. 6 del 9 gennaio 2007).

L'utente, che ha già installato Docfa 3.0 (vers. 3.0.4), può scegliere di scaricare ed installare di nuovo i sette file .zip aggiornati o, in alternativa, scaricare ed installare il software contenuto nei 2 file .zip del Service Pack 5.

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