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Pratica professionale

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLA PRATICA PROFESSIONALE E DELL'ATTIVITA' TECNICO AGRICOLA SUBORDINATA

(L.21 Febbraio 1991 n.54 - art.10 paragrafo 2)
Approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 14 gennaio 2011

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Il Tirocinio ha lo scopo di integrare la formazione dello studente con l’applicazione pratica delle conoscenze necessarie ad un corretto esercizio della professione di Perito Agrario sia per quanto attiene alle competenze professionali di cui alla legge 28 marzo 1968 n.434 e sue modifiche ed integrazioni che alla deontologia professionale;

Prove scritte delle sessioni precedenti


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Art.1
(Registro dei praticanti)

1. Presso ogni collegio provinciale è istituito un registro dei praticanti nel quale devono essere iscritti coloro che, in possesso del diploma di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, svolgono la pratica biennale prevista come condizione per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario.

2. Vengono altresì iscritti coloro i quali, pur non essendo in possesso del titolo di studio di cui sopra, frequentano corsi di laurea di 1° livello nelle classi 1, 7, 8, 17, 20, 27 e 40 nonché coloro i quali frequentano sia i corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all’art. 55 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 che i corsi organizzati dall'Istruzione Tecnica che i corsi di istruzione tecnica superiore.

3. Nel registro deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il luogo di residenza ed il domicilio del praticante, la data di conseguimento del diploma, nonché il cognome, il nome, i dati di iscrizione all'albo, l'indirizzo dello studio del professionista presso il quale si effettua la pratica e la data di inizio della pratica.

4. Nel registro, conservato presso il Consiglio del Collegio ed è numerato e vidimato in ogni foglio dal Presidente dello stesso, è riportata ogni notizia relativa al praticante e allo svolgimento della pratica.

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Art.2
(Iscrizione nel registro dei praticanti)

1. La domanda di iscrizione nel registro dei praticanti, redatta nelle forme previste dalla legge, è indirizzata al collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la residenza anagrafica. Nella domanda il richiedente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, deve dichiarare:

a) la propria residenza anagrafica;

b) il codice fiscale;

c) il luogo e la data di nascita;

d) il titolo di studio posseduto, con l’indicazione dell’Istituto scolastico presso il quale è stato conseguito e l’anno di conseguimento. Il cittadino comunitario che sia in possesso di titoli rilasciati da un paese membro della Comunità Europea può chiedere l’iscrizione al registro dei praticanti previo riconoscimento del proprio titolo, ottenuto dai competenti Uffici Scolastici Regionali. Il cittadino di stato non appartenente alla Comunità Europea che abbia conseguito il titolo di studio all’estero, deve documentare l’equipollenza del medesimo a quello prescritto per l’iscrizione secondo quanto previsto dall’art. 48 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 nonché dall’art. 387 del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con D.Lgs. 16.04.1994, n. 297;

e) la propria posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

f) di non aver riportato condanne penali e di avere il pieno godimento dei diritti civili;

g) il possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell’Unione Europea od il possesso di regolare permesso di soggiorno per i cittadini extracomunitari ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 286/98 e D.P.R. n. 394/1999. I controlli relativi alle dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere che precedono devono essere effettuati dai Collegi ai sensi del citato D.P.R. n. 403/98. Resta salva la facoltà del richiedente di produrre i certificati. La domanda deve essere inoltre corredata della seguente documentazione:

h) dichiarazione del professionista, diretta al collegio provinciale, nella quale lo stesso dichiara di ammettere il richiedente a frequentare il proprio studio per lo svolgimento della pratica, assumendosi la responsabilità professionale di impartire al praticante adeguata istruzione professionale anche sotto il profilo deontologico, di produrre le dichiarazioni previste nei successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettività e regolarità dello svolgimento della pratica.

i) dichiarazione del richiedente e del professionista attestante la conoscenza delle presenti norme.

l) dichiarazione del professionista e del richiedente di produrre semestralmente le dichiarazioni previste dai successivi articoli e di comunicare ogni evento che incida sulla effettiva regolarità dello svolgimento della pratica.

m) dichiarazione del professionista nella quale deve indicare il numero dei praticanti che frequentano lo studio e la data di inizio della pratica. La dichiarazione deve essere di data non anteriore a quindici giorni rispetto alla data della domanda di iscrizione nel registro dei praticanti;

n) ricevuta del versamento della tassa di iscrizione nel registro nella misura determinata dal collegio provinciale ai sensi dell'art.7 del D.d.l. 23 novembre 1944 n.382.

2. I documenti di cui alle lettere devono essere in regola con le prescrizioni sul bollo.

3. La domanda, sottoscritta dal richiedente, deve indicare i documenti di cui è corredata e contenere esplicita dichiarazione di conoscenza e delle norme che regolano la pratica e di impegno alla loro osservanza.

4. Al richiedente l'iscrizione è rilasciata ricevuta di presentazione.

5. Si può essere iscritti nel registro dei praticanti di un solo collegio provinciale.

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Art.3
(Delibera sulla domanda di iscrizione)

1. Il collegio provinciale delibera sulla domanda di iscrizione entro trenta giorni dalla presentazione e se la domanda risulta corretta e regolare e ricorrono tutte le condizioni, dispone l'iscrizione del richiedente nel registro dei praticanti con la data di decorrenza corrispondente a quella della domanda assunta al protocollo.

2. Il biennio previsto dalla legge decorre dalla data di inizio della pratica risultante dalla dichiarazione del professionista allegata alla domanda di iscrizione.

3. La domanda che risulti incompleta o irregolare è dichiarata inammissibile.

4. Dei provvedimenti adottati è data comunicazione all'interessato ed al professionista entro quindici giorni.

5. Avverso le deliberazioni del Consiglio del Collegio il richiedente può presentare ricorso al Consiglio Nazionale nei 30 giorni successivi alla comunicazione.

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Art.4
(Luogo di svolgimento della pratica)

1. Il richiedente l'iscrizione è ammesso a svolgere la pratica presso lo studio di un professionista sito in provincia diversa da quella della propria residenza se ciò non pregiudichi la effettività e la regolarità della pratica stessa.

2. In tal caso la delibera di iscrizione nel registro dei praticanti va comunicata, nel termine di cui al quarto comma dell'articolo precedente, anche al collegio di detta provincia alla quale spetta il compito di controllo e di accertamento dell’effettiva regolarità della pratica.

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Art.5
(Cambiamento del professionista)

1. Il praticante che cessi la pratica presso un professionista e la prosegua presso altro professionista deve dare comunicazione scritta la collegio provinciale entro trenta giorni.

2. La comunicazione deve essere corredata:

a) da dichiarazione del professionista presso il quale veniva svolta la pratica contenente la data di cessazione della stessa;

b) dalla dichiarazione di cui alla lettera g) dell'articolo 2 del professionista presso il quale viene proseguita la pratica;

c) dalla dichiarazione e dalla relazione previste al secondo comma dell'articolo 7.

3. L’intervallo tra la data di cessazione e quella di prosecuzione della pratica non deve essere superiore a 30 giorni, salvo che le interruzioni non siano state determinate da servizio di leva o sostitutivo, malattia, gravi motivi o circostanze eccezionali, gravidanza, puerperio, ecc.

4. Qualora il cambiamento sia conseguente al decesso del professionista, la dichiarazione di cui al punto a), è sostituita dal certificato di morte.

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Art.6
(Trasferimento di residenza)

1. In caso di trasferimento di residenza il praticante, per non perdere il periodo di pratica maturato, deve presentare domanda di iscrizione nel registro tenuto dal collegio della provincia in cui si è trasferito, entro trenta giorni dal trasferimento.

2. La domanda deve essere corredata dal certificato della nuova residenza o di residenza temporanea per motivi di studio o altro, con onere di controllo a carico del medesimo Collegio di destinazione, e da attestazione del collegio provinciale di provenienza relativa allo stato della pratica.

3. Il collegio di provenienza deve trasferire al collegio di nuova residenza del praticante, contemporaneamente al rilascio della attestazione di cui al precedente comma, il fascicolo relativo al praticante.

4. Il collegio di provenienza rimette a quello di destinazione una quota della tassa di iscrizione prevista alla lettera h) dell'articolo 2 in misura proporzionale al tempo di pratica ancora da espletare.

5. Il praticante è iscritto con l'anzianità già maturata e la delibera del collegio provinciale è assunta e comunicata nei termini e con le modalità previsti dall'articolo 3.

Coloro i quali frequentano corsi di laurea di 1° livello nonché i corsi I.F.T.S., di cui all’art. 55 del D.P.R. n. 328/2001, ed I.T.S. devono iscriversi nel Registro dei Praticanti del Collegio nella cui circoscrizione hanno la residenza.

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Art.7
(Svolgimento della pratica)

1. La pratica deve essere effettiva e continuativa; essa importa la frequenza regolare dello studio da parte del praticante e deve consentire l'apprendimento teorico e pratico idoneo a sostenere l'esame di abilitazione.

2. Al compimento di ogni semestre della pratica e in caso di passaggio a studio di altro professionista, il praticante deve presentare al collegio provinciale, entro trenta giorni, la seguente documentazione:

a) dichiarazione del professionista attestante la frequenza regolare dello studio;

b) relazione dettagliata delle principali attività svolte dal praticante nel periodo trascorso e sulle pratiche da lui frequentate o alle quali ha collaborato. La relazione è controfirmata dal professionista e contiene un giudizio di questi sulla maturità e sul grado di apprendimento dimostrato dal praticante sia sotto il profilo tecnico che deontologico.

3. Nel caso di decesso del professionista, la dichiarazione di cui alla lettera a) è sostituita dal certificato di morte; la relazione di cui alla lettera b) è sottoscritta dal solo praticante.

4.Il termine di trenta giorni previsto al secondo comma ha carattere perentorio in caso di passaggio a studio di altro professionista. Negli altri casi, il collegio provinciale provvede a diffidare il praticante ed il professionista ad adempiere entro un termine perentorio di ulteriori sessanta giorni decorsi i quali il mancato adempimento sarà considerato rinuncia all'iscrizione.

5. E' in facoltà del collegio provinciale sottoporre il praticante a successivo colloquio per la verifica dell'effettività dello svolgimento delle attività indicate nella relazione.

6. Il collegio provinciale, sulla base della documentazione di cui ai punti a) e b), occorrendo, all'esito del colloquio, convalida il periodo di pratica.

7. Qualora il collegio ravvisi l'assoluta idoneità formativa della pratica svolta nel periodo, questo non è computato ai fini del compimento del biennio. Di tale motivata decisione deve essere data comunicazione al praticante ed al professionista entro cinque giorni.

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Art.8
(Vigilanza sulla pratica professionale. Corsi preparatori agli esami di abilitazione)

1. I collegi provinciali vigilano sul regolare svolgimento della pratica professionale al fine di verificare che la stessa sia svolta in modo effettivo e continuativo.

2. Essi possono istituire, organizzare e gestire corsi preparatori all'esame di abilitazione professionale, al termine dei quali è rilasciato al praticante attestato di regolare frequenza.

3. La frequenza dei corsi non ha valore sostitutivo dell'espletamento della pratica.

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Art.9
(Sospensione della pratica. Ricongiunzione)

1. Tutti gli eventi che impediscano l'effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore ad un mese devono essere comunicati tempestivamente, al collegio provinciale, dal professionista, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi per conoscenza anche al praticante che intenda proseguire la pratica, deve riprendere la frequenza dello studio, rimettendo al collegio provinciale la documentazione relativa alla causa ed alla durata del periodo nel quale non si è svolta la pratica.

2. Il collegio, a fronte di idonea documentazione, delibera la sospensione della pratica per un periodo corrispondente a quello in cui non si è svolta la pratica e comunque non superiore a quattordici mesi.

3. I provvedimenti adottati sono comunicati al praticante ed al professionista entro cinque giorni.

4. Al fine del raggiungimento del biennio, il periodo di pratica antecedente alla sospensione si cumula con quello successivamente compiuto.

5. Il praticante che sospende il tirocinio per svolgere attività di volontariato o servizio civile, per un periodo non superiore ad un anno, ha diritto al ricongiungimento del tirocinio antecedente al servizio civile, purchè questa venga ripresa, presso lo stesso o altro professionista, entro 30 giorni dalla cessazione del servizio e ciò risulti da una apposita comunicazione inviata dal tirocinante al collegio e convalidata da apposita dichiarazione del professionista presso il cui studio .

6. In caso di malattia, di comprovati gravi motivi o di circostanze eccezionali che, comunque, non abbiano comportato una interruzione superiore ad un anno, il Consiglio del Collegio si pronunzia, con deliberazione motivata, sulla ammissione dell’interessato alla prosecuzione della pratica effettivamente svolta prima dell’interruzione, ai fini del completamento del biennio di praticantato.

7. In caso di sospensione della pratica dovuta a gravidanza e puerperio, si applica la disciplina prevista in materia di ricongiungimento dei periodi di pratica.

8. La pratica del tirocinio è incompatibile con rapporti di lavoro subordinato a tempo pieno. Essa è compatibile con il rapporto di lavoro subordinato a tempo parziale, purché questo non ne pregiudichi i caratteri di effettività e continuità di cui all’art.7.

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Art.10
(Compimento della pratica. Certificato)

1. A richiesta del praticante ed ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione, il collegio provinciale rilascia, in termini utili, il certificato di compimento della pratica a coloro che abbiano compiuto effettivamente il biennio entro il termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione alla sessione dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario.

2. Il provvedimento di diniego del rilascio del certificato è comunicato al praticante entro cinque giorni.

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Art.11
(Cancellazione dal registro dei praticanti)

1. Il collegio provinciale provvede con deliberazione motivata alla cancellazione dal registro dei praticanti o può annullare eventuali periodi di pratica :

a) per rinuncia all'iscrizione;

b) per inosservanza dell'obbligo di residenza del praticante;

c) per sopravvenuta carenza dei requisiti richiesti in capo al praticante o di uno degli elementi essenziali allo svolgimento della pratica;

d) per eventi che abbiano impedito l'effettivo svolgimento della pratica per un periodo superiore a quattordici mesi;

e) per rilascio del certificato di compiuta pratica.

2. La deliberazione è comunicata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata.

3. Avverso le delibere di cancellazione di cui al presente articolo il richiedente può presentare ricorso, nei 30 giorni successivi alla comunicazione, al Consiglio Nazionale. entro cinque giorni al praticante ed al professionista.

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Art.12
(Attività tecnico agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento)

1. Coloro che, in possesso del diploma di cui all'art.1 della legge 21 febbraio 1991 n.54, intendano far valere lo svolgimento di attività tecnico agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati, per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneità dell'attività svolta.

2. La attività di titolare di impresa agricola è equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.

3. La domanda deve essere corredata da dichiarazione del datore di lavoro con la quale questi attesta, sulla base delle risultanze di atti e documenti di lavoro: la natura del rapporto di lavoro, l'attività svolta dal dipendente, il periodo durante il quale l'attività è stata da lui espletata, la qualifica da lui rivestita, le mansioni e funzioni effettivamente da lui esercitate, i periodi, di durata superiore a due mesi consecutivi ciascuno, nei quali le prestazioni lavorative non sono state effettuate e le cause della mancata prestazione.

4. L'attività, le mansioni e le funzioni devono essere dettagliatamente descritte relativamente a tutto il periodo del loro espletamento.

5. Il collegio provinciale può richiedere al datore di lavoro o al richiedente il riconoscimento la produzione di documentazione atta a comprovare i fatti attestati nella dichiarazione.

6. L'attività è riconosciuta idonea dal collegio provinciale quando risulti che essa abbia comportato effettivamente e con continuità l'espletamento, da parte del dipendente, di mansioni e funzioni che siano proprie della qualifica o del livello di inquadramento del dipendente e che rientrino nelle materie attinenti la professione di perito agrario.

7. Qualora non vi sia stata, da parte del dipendente, prestazione di attività lavorativa per oltre due mesi consecutivi, o per astensione temporanea dal lavoro per malattia, puerperio od altri periodi di interruzioni riconosciuti dal CCNL, il tempo di durata della mancata prestazione non si computa al fine della maturazione del triennio; in tal caso deve ricorrere, in capo al dipendente richiedente il riconoscimento, la condizione di avere espletato effettivamente l'attività per un periodo ulteriore di durata pari a quello di mancata prestazione dell'attività stessa.

8. Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano i periodi di mancata prestazione di attività lavorativa per godimento delle ferie .

9. Nel caso in cui l'attività sia stata svolta in regime di rapporto di lavoro a tempo parziale per periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell'anno, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legge 30 ottobre 1984 n.726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984 n.863, si computano, ai fini della maturazione del triennio, i soli periodi di effettiva prestazione di attività lavorativa purché questa non abbia subito un’interruzione più di sei mesi.

10. Se l'attività sia stata svolta alle dipendenze di più datori di lavoro, il computo del triennio si effettua sommando i periodi di svolgimento delle prestazioni alle dipendenze di ciascuno di essi. Non si possono cumulare periodi tra i quali intercorra un intervallo superiore a quattordici mesi.

11. Il collegio provinciale delibera sul riconoscimento entro trenta giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda o dalla data di produzione della documentazione di cui al terzo comma.

12. Il provvedimento adottato è comunicato all'interessato entro cinque giorni.

13. A richiesta dell'interessato, il collegio provinciale rilascia attestato dell'idoneità dell'attività ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione.

14. Esperienze formative

a) Durante il periodo di pratica, contestualmente al periodo svolto presso un professionista e sotto la responsabilità di quest’ultimo, possono essere svolti eventuali corsi di istruzione e formazione integrata superiore o altri corsi, organizzati da collegi, enti di formazione accreditati e riconosciuti, regioni, università, scuole, enti pubblici etc., di durata compresa fra le 180 e 600 ore con il riconoscimento massimo di sei mesi.
I corsi dovranno essere coerenti con l’attività del perito agrario ed il loro riconoscimento avverrà se gli stessi siano professionalizzanti e che contengano le seguenti aree modulari obbligatorie :

  • amministrazione e gestione di aziende agro-zootecniche;
  • progettazione di opere di miglioramento e trasformazione agrarie quali costruzioni rurali, opere idrauliche e stradali;
  • lavori topografici, catastali e frazionamenti;
  • stima di fondi rustici, colture erbacee ed arboree e dei loro prodotti;
  • valutazione di danni;
  • elementi di diritto agrario, civile e urbanistico;
  • ordinamento professionale;

b) esame finale con certificazione degli esiti conseguiti.

c) I Collegi Provinciali, sulla base di uno schema tipo elaborato dal Collegio Nazionale, possono stipulare apposite convenzioni con gli Uffici del Territorio e Demanio e con gli Uffici Tecnici dei Comuni e degli altri Enti locali, con Uffici dell’Assessorato dell’Agricoltura ed delle Foreste, Enti di Bonifica, industrie di trasformazione, ecc., al fine di consentire ai praticanti la frequenza per un periodo massimo di sei mesi per l’apprendimento delle procedure relative ai settori di attività professionale.
Il predetto periodo deve essere debitamente documentato al fine di essere riconosciuto valido per la formazione del biennio di pratica previsto dal comma II dell’art. 3 della Legge 54/91.

d) E’ consentito lo svolgimento della pratica, per un periodo massimo di sei mesi, attraverso l’organizzazione di percorsi formativi realizzati da istituti scolastici in partenariato con i collegi professionali e strutture pubbliche o private accreditate dai Collegi. I corsi dovranno essere coerenti con l’attività del perito agrario ed il loro riconoscimento avverrà dopo il conseguimento del diploma di perito agrario e sulla base dei criteri indicati alle lettere b e c .
Il percorso formativo, della durata di almeno 300 ore annue, potrà interessare gli studenti di 4° e 5° anno su un progetto redatto dal Consiglio di classe, integrato da esperti esterni la cui esperienza professionale sia riconosciuta dal collegio provinciale e coerente con la figura professionale da sviluppare. Il percorso formativo dovrà svolgersi fra attività d’aula, laboratori della scuola e esperienze di stage in azienda per non meno di 180 ore. Per il riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, l’istituto scolastico dovrà rilasciare apposita certificazione degli esiti conseguiti.

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Art.13
(Valutazione preventiva dell'idoneità dell'attività)

1. E' in facoltà dell'interessato chiedere al collegio provinciale competente a norma dell'articolo precedente di esprimersi preventivamente sull'idoneità di attività subordinata svolta o in corso di svolgimento o che si intende intraprendere.

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Art.14
(Cumulo tra pratica ed attività tecnico agricola subordinata)

1. Ai fini del raggiungimento dei periodi previsti dalla legge per l'ammissione all'esame di abilitazione, possono farsi valere periodi di pratica professionale e periodi di svolgimento di attività tecnico agricola subordinata.

2. Agli effetti del cumulo è richiesto, in aggiunta al periodo di pratica, un periodo di attività tecnico agricola subordinata che stia al periodo triennale nella stessa proporzione in cui il periodo mancante corrisponda al biennio di pratica.

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Art.15
(Direttive del collegio nazionale)

1. Sono espressamente abrogate tutte le Direttive emanate dal Consiglio Nazionale antecedenti alle presenti.

2. Il Collegio Nazionale emana direttive per la corretta ed uniforme applicazione delle norme di cui al presente Regolamento. Tali direttive costituiscono, per i collegi provinciali, disposizioni ai sensi dell’art.8 della legge 21 febbraio 1991 n.54.

3. I periodi di praticantato svolti fino alla data di entrata in vigore delle presenti Direttive conservano efficacia e sono quindi computabili ai fini del compimento del biennio di pratica.

4. A cura dei Consigli dei Collegi Provinciali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, le presenti Direttive verranno comunicate ai praticanti iscritti nel Registro.

5. Sono assoggettati alle norme di cui alle presenti direttive anche coloro i quali hanno conseguito il Diploma di perito agrario prima dell’entrata in vigore del Regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell’attività agricola subordinata (L.21 febbraio 1991 n.54 – art.10 paragrafo 2) approvato dal Consiglio Nazionale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati nella seduta del 14 aprile 1992.

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