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RIFORMA delle Professioni Tecniche del Territorio

Con la pubblicazione sulla GU n 190 s.o. n 212 del 17/08/2001 del DPR 5/06/2001 n 328, l'accesso alle professioni di Perito Agrario, Agrotecnico, Geometra e Perito Industriale si articola sia nel percorso scolastico tradizionale già in essere (2+3 anni di Istituto Tecnico + tirocinio obbligatorio) che nella progressione costituita da 2+3 anni di scuola media superiore, laurea triennale ad indirizzi comprensivi delle attività specifiche delle diverse professioni; entrambi i percorsi consentono la confluenza ad un ESAME DI STATO di pari livello e dignità, il superamento del quale costituisce la necessaria premessa per l'iscrizione all' Albo Professionale, condizione indispensabile per l'esercizio della professione.

Sommario

Titolo primo
NORME GENERALI
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Titolo secondo
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI
Capo I
Attivita' professionali
9
...OMISSIS......
Capo XI
55 Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale

Gli articoli d'interesse per agronomi, architetti, geologi, ingegneri, agrotecnici, geometri, periti agrari, periti industriali

Dalla Circolare n. 16/2001 del Collegio Nazionale dei Periti Agrari


DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328

Gazzetta Ufficiale n. 190 del 17-08-2001

...esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti.

NORME GENERALI

Art. 1.
Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento modifica e integra la disciplina dell'ordinamento, dei connessi albi, ordini o collegi, nonche' dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove, delle professioni di: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo.

2. Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attivita' attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione.

Art. 2.
Istituzione di sezioni negli albi professionali

1. Le sezioni negli albi professionali individuano ambiti professionali diversi in relazione al diverso grado di capacita' e competenza acquisita mediante il percorso formativo.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, negli albi professionali vengono istituite, in corrispondenza al diverso livello del titolo di accesso, le seguenti due sezioni:
a) sezione A, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea specialistica;
b) sezione B, cui si accede, previo esame di Stato, con il titolo
di laurea.

3. L'iscritto alla sezione B, in possesso del necessario titolo di studio puo' essere iscritto nella sezione A del medesimo albo professionale, previo superamento del relativo esame di Stato.

Art. 3.
Istituzione di settori negli albi professionali

1. I settori istituiti nelle sezioni degli albi professionali corrispondono a circoscritte e individuate attivita' professionali.

2. Ove previsto dalle disposizioni di cui al titolo II, nelle sezioni degli albi professionali vengono istituiti distinti settori in relazione allo specifico percorso formativo.

3. Il professionista iscritto in un settore non puo', esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o piu' altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilita' di iscrizione a piu' settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

4. Gli iscritti in un settore che, in possesso del necessario titolo di studio, richiedano di essere iscritti in un diverso settore della stessa sezione, devono conseguire la relativa abilitazione a seguito del superamento di apposito esame di Stato limitato alle prove e alle materie caratterizzanti il settore cui intendono accedere.

5. Formano oggetto dell'attivita' professionale degli iscritti ad un settore della sezione A, oltre a quelle ad essi specificamente attribuite, anche quelle attribuite agli iscritti del corrispondente settore della sezione B.

Art. 4.
Norme organizzative generali

1. Salve le disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il numero dei componenti degli organi collegiali, a livello locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e' ripartito in proporzione al numero degli iscritti a ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti alla sezione A.

2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il professionista assoggettato al procedimento.

3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1, comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2.

Art. 5.
Esami di Stato

1. Coloro che hanno titolo per accedere all'esame di Stato per la sezione A possono accedere anche all'esame di Stato per la sezione B, fermo, ove previsto, il requisito del tirocinio.

2. Salvo disposizioni speciali, gli esami consistono in due prove scritte di carattere generale, una prova pratica e una prova orale. Sono esentati da una delle prove scritte coloro i quali provengono dalla sezione B o da settori diversi della stessa sezione e coloro che conseguono un titolo di studio all'esito di un corso realizzato sulla base di specifiche convenzioni tra le universita' e gli ordini o collegi professionali.

3. Il contenuto delle prove degli esami di Stato non modifica l'ambito delle attivita' professionali definite dagli ordinamenti di ciascuna professione.

4. Nulla e' innovato circa le norme vigenti relative alla
composizione delle commissioni esaminatrici e alle modalita' di
espletamento delle prove d'esame.

Art. 6.
Tirocinio

1. Il periodo di tirocinio, ove prescritto, puo' essere svolto in tutto o in parte durante il corso degli studi secondo modalita' stabilite in convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi e le universita', ed eventualmente, con riferimento alle professioni di cui al capo XI, con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore.

2. Coloro che hanno effettuato il periodo di tirocinio per l'accesso alla sezione B possono esserne esentati per l'accesso alla sezione A, sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro competente sentiti gli ordini e collegi.

Art. 7.
Valore delle classi di laurea

1. I titoli universitari conseguiti al termine dei corsi di studio dello stesso livello, appartenenti alla stessa classe, hanno identico valore legale ai fini dell'ammissione agli esami di Stato, indipendentemente dallo specifico contenuto di crediti formativi.

2. I decreti ministeriali che introducono modifiche delle classi di laurea e di laurea specialistica definiscono anche, in conformita' alla normativa vigente, la relativa corrispondenza con i titoli previsti dal presente regolamento, quali requisiti di ammissione agli esami di Stato.

Art. 8.
Salvaguardia del valore dei titoli di studio e abilitativi conseguiti in conformita' al precedente ordinamento

1. Fatto salvo quanto previsto dalle norme finali e transitorie contenute nel titolo II, coloro i quali hanno conseguito o conseguiranno il diploma di laurea regolato dall'ordinamento previgente ai decreti emanati in applicazione dell'articolo 17, comma 95, legge 15 maggio 1997, n. 127, sono ammessi a partecipare agli esami di Stato sia per la sezione A che per la sezione B degli albi relativi alle professioni di cui al titolo II, ferma restando la necessita' del tirocinio ove previsto dalla normativa previgente.

2. Coloro i quali, ai sensi della normativa vigente in ciascuna professione, hanno titolo ad iscriversi all'albo professionale indipendentemente dal requisito dell'esame di Stato, conservano tale titolo per l'iscrizione alla sezione A dello stesso albo.

3. I diplomati nei corsi di diploma universitario triennale sono ammessi a sostenere gli esami di Stato secondo la tabella A allegata al presente regolamento.

Titolo secondo
DISCIPLINA DEI SINGOLI ORDINAMENTI

Capo I
Attivita' professionali

Art. 9.
Attivita' professionali

1. L'elencazione delle attivita' professionali compiuta nel Titolo
II, per ciascuna professione, non pregiudica quanto forma oggetto
dell'attivita' di altre professioni ai sensi della normativa vigente.

...............OMISSIS..............OMISSIS.......................

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Capo XI

Art. 55.
Professioni di agrotecnico geometra, perito agrario, perito industriale

1. Agli esami di Stato per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale, oltre che con i titoli e tirocini previsti dalla normativa vigente e dalla attuazione della legge 10 febbraio 2000, n. 30, si accede con la laurea comprensiva di un tirocinio di sei mesi. Restano ferme le attivita' professionali riservate o consentite e le prove attualmente previste per l'esame di Stato.

2. Le classi di laurea che danno titolo all'accesso sono le
seguenti:
a) per la professione di agrotecnico: classi 1, 7, 8, 17, 20, 27,
40;
b) per la professione di geometra: classi 4, 7, 8;
c) per la professione di perito agrario: classi 1, 7, 8, 17, 20,
27, 40;
d) per la professione di perito industriale, relativamente
all'accesso alle sezioni attualmente presenti nell'albo: le classi 4,
7, 8 (sezione edilizia); la classe 9 (sezione elettronica e
telecomunicazioni); la classe 10 (sezioni: elettronica ed
automazione; costruzioni aeronautiche; cronometria; industria
cartaria; industrie cerealicole; industria navalmeccanica; industria
ottica; materie plastiche; meccanica; metallurgia; tessile con
specializzazione produzione dei tessili; tessile con specializzazione
confezione industriale; termotecnica); la classe 16 (sezione:
industrie minerarie); la classe 20 (sezione tecnologie alimentari);
la classe 21 (sezioni: chimica conciaria; chimico; chimica nucleare;
industria tintoria); la classe 23 (sezioni: arti fotografiche; arti
grafiche); la classe 25 (sezioni: energia nucleare; fisica
industriale); la classe 26 (sezione informatica) e la classe 42
(sezione disegno di tessuti).

3. Possono, altresi', partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.

4. Agli iscritti con il titolo di laurea di cui al comma 2 spetta il titolo professionale rispettivamente di agrotecnico laureato, geometra laureato, perito agrario laureato, perito industriale laureato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 5 giugno 2001
CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Fassino, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
Registrato alla Corte dei conti il 20 luglio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 21

Nota all'art. 55:
- La legge 10 febbraio 2000, n. 30, reca: "Legge-quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione".
- Il decreto del Ministro della pubblica istruzione 31 ottobre 2000, n. 436, prevede: "Norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS)".
- Si riporta il testo dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali):

"Art. 69. - l. Per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore (FIS), e' istituito il sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore, gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalita' che favoriscono l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo decreto sono altresi' definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le modalita' della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Le regioni programmano l'istituzione dei corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalita' che garantiscono l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le parti sociali mediante l'istituzione di un apposito comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono universita', scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in forma consortile.

3. La certificazione rilasciata in esito ai corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello allegato alle linee guida di cui al comma 2, e' valida in ambito nazionale.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero della pubblica istruzione, nonche' sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle regioni nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio. Possono concorrere allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalita' di cui al presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti e' valida in ambito nazionale.".

TABELLA A

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.
La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato

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Dalla Circolare n. 16/2001 del Collegio Nazionale dei Periti Agrari

1. Il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 avente per oggetto "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti" è stato pubblicato nella Gazz. Uff. 17 agosto 2001, n. 190, S.O. e, visto il contenuto che riguarda la nostra Categoria , riteniamo opportuna una riflessione in merito al fatto che i laureati triennali (L) potranno indistintamente, previo superamento degli esami di Stato, iscriversi a diversi albi professionali. Nel nostro caso, ad esempio, il laureato dalla classe 20 potrà iscriversi agli albi professionali dei Periti Agrari, Periti Industriali ed Agrotecnici che assumendo il titolo di "Perito Agrario Laureato" ecc. , nonché, qualora il percorso sia ritenuto congruo, all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, sezione B - agronomi e forestali iuniores», «sezione B - zoonomi», «sezione B - biotecnologi agrari».

La possibilità che avrà il giovane laureato di decidere in quale albo professionale dovrà iscriversi è legittimo pensare che dipenda fondamentalmente da:

a. il maggior fascino del titolo "accademico" rispetto a quello "scolastico";

b. da alcune nuove competenze della nuova figura del professionista rispetto a quelle attuali.

Per contro chi deciderà di iscriversi in uno dei settori dei laureati di cui sopra non può, esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad uno o più altri settori della stessa sezione, ferma restando la possibilità di iscrizione a più settori della stessa sezione, previo superamento del relativo esame di Stato.

Da ciò discende che il professionista con competenze trasversali è solo il Perito Agrario e questo, alla luce dei vigenti ordinamenti professionali, è un dato di fatto che risponde ai dubbi sollevati da molti periti agrari sulla incongrua apertura della medesima possibilità ad altre categorie.

Saranno la competenza e le attribuzioni professionali ad indirizzare le richieste di iscrizione.

Posto che la nuova possibilità di accesso agli Albi professionali è sicuramente da ritenersi una positiva innovazione è però opportuno che la attività del Perito Agrario libero professionista sia portata, nell'ambito dell'orientamento universitario, negli Atenei e, a tale proposito si comunica che il CNPA sta programmando una serie di iniziative che potranno soddisfare la richiesta di informazione che, anche tramite internet, sta pervenendo da molti studenti che stanno procedendo alla immatricolazione universitaria.

Istruzione e Formazione Tecnica Superiore: il su citato DPR 328/2001 all'art. 55 recita che "Possono, altresì, partecipare agli esami di Stato per le predette professioni coloro i quali, in possesso dello specifico diploma richiesto dalla normativa per l'iscrizione nei rispettivi albi, abbiano frequentato con esito positivo, corsi di istruzione e formazione tecnica superiore, a norma del decreto 31 ottobre 2000, n. 436 del Ministro della pubblica istruzione, recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, della durata di quattro semestri, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attività libero professionali previste dall'albo cui si chiede di accedere.".

E' questo un ulteriore canale di accesso alla iscrizione agli albi professionali. Il Consiglio Nazionale, che fa parte dei due Comitati di Settore per la Formazione Integrata Superiore istituiti nei settori della Agricoltura e dell' Ambiente, costituiti presso il Ministero della Pubblica istruzione, è stato invitato a fornire il proprio contributo per l'analisi delle figure professionali emergenti dai corsi relativi all'anno scolastico 2000-2001 che sono previsti in:

AMBIENTE

AGRICOLTURA

E, a seguito dal lavoro svolto nella riunione dell'11-09-01 sono stati prospettati anche:

Come è comprensibile i Collegi Professionali sono direttamente coinvolti nella progettazione dei percorsi formativi sia per la parte curricolare che per quella afferente il periodo di tirocinio che dovrà essere svolto presso studi professionali così come previsti dalla l.54/91, art.10. Considerato che i corsi biennali post-diploma sono realizzati in tutto il territorio nazionale in maniera disomogenea è necessario che i Collegi provinciali contattino gli Istituti Tecnici Agrari locali per iniziare la auspicata collaborazione. Intanto il CNPA ha attivato le procedure di riconoscimento dei corsi biennali di formazione integrata superiore.

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Collegio Provinciale dei Periti Agrari e dei Periti Agrari Laureati di Modena